Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Magnum Principium con la quale viene modificato il can. 838 del Codice di Diritto Canonico

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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

Magnum Principium

CON LA QUALE VIENE MODIFICATO IL CAN. 838
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

L’importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito, affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le versioni dei libri liturgici.

La Chiesa Latina era consapevole dell’incombente sacrificio della perdita parziale della propria lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli, tuttavia aprì volentieri la porta a che le versioni, quali parte dei riti stessi, divenissero voce della Chiesa che celebra i divini misteri, insieme alla lingua latina.

Allo stesso tempo, specialmente a seguito delle varie opinioni chiaramente espresse dai Padri Conciliari relativamente all’uso della lingua volgare nella liturgia, la Chiesa era consapevole delle difficoltà che in questa materia potevano presentarsi. Da una parte, bisognava unire il bene dei fedeli di qualunque età e cultura ed il loro diritto ad una conscia ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche con l’unità sostanziale del Rito Romano; dall’altra, le stesse lingue volgari spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non diversamente dal latino liturgico per l’eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di alimentare la fede.

A ciò mirarono alcune Leggi liturgiche, Istruzioni, Lettere circolari, indicazioni e conferme dei libri liturgici nelle lingue vernacole emesse dalla Sede Apostolica già dai tempi del Concilio, e ciò sia prima che dopo le leggi stabilite nel Codice di Diritto Canonico. I criteri indicati sono stati e restano in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche come strumenti adatti affinché, nella grande varietà di lingue, la comunità liturgica possa arrivare ad uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti, mantenendo l’integrità e l’accurata fedeltà, specialmente nel tradurre alcuni testi di maggiore importanza in ciascun libro liturgico.

Il testo liturgico, in quanto segno rituale, è mezzo di comunicazione orale. Ma per i credenti che celebrano i sacri riti, anche la parola è un mistero: quando infatti vengono proferite le parole, in particolare quando si legge la Sacra Scrittura, Dio parla agli uomini, Cristo stesso nel Vangelo parla al suo popolo che, da sé o per mezzo del celebrante, con la preghiera risponde al Signore nello Spirito Santo.

Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l’atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell’integra fede cattolica, poiché ogni traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina.

Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del Concilio circa l’uso delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il rinnovamento dell’intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica.

Si deve senz’altro prestare attenzione all’utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto e l’onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici tradotti, anche dopo gli adattamenti, sempre rifulgano per l’unità del Rito Romano.

Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti da me istituita, dispongo, con l’autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, in particolare agli articoli 36 §§ 3. 4, 40 e 63, e nella Lettera Apostolica Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali.

In tal senso, in futuro il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838 – § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

In maniera conseguente sono da interpretare sia l’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sia le altre leggi, in particolare quelle contenute nei libri liturgici, circa le loro versioni. Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti modifichi il proprio “Regolamento” in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu proprio”, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° ottobre 2017, quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 settembre 2017, quinto del mio Pontificato.

Francesco

 

[1] Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è tradotto “autorizzare”, ma la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la recognitio «non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata…» (28 aprile 2006).

 

Nota circa il can. 838 del C.I.C.

Il can. 838 alla luce di fonti conciliari e postconciliari

In occasione della pubblicazione del Motu Proprio Magnum principium, con cui il Papa Francesco stabilisce delle variazioni nei §§ 2 e 3 del can. 838 del C.I.C., il Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti offre nella seguente Nota un commento alle fonti sottese a tali paragrafi, considerando la formulazione finora vigente e la nuova.

L’odierno testo

Fino ad ora così recitano i due seguenti paragrafi del can. 838:

§ 2. “Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur”.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.

Per il § 2, i riferimenti sono il n. 21 dell’ Instr. Inter Oecumenici (26 sett. 1964) e il can. 1257 del C.I.C. 1917.

Per il § 3, sono Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 e n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 giu. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mar. 1975), art. 3.

Benché le fonti abbiano valore indicativo e non siano esaustive, si possono fare delle annotazioni al riguardo.

Anzitutto circa il § 2 del can. 838. Il n. 21 della Instr. Inter Oecumenici appartiene al cap. I, VI. De competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22) e suona così: “Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere”. Appare chiara una presupposta eguaglianza tra il verbo “recognoscere” usato nel § 2 del can. 838 e l’espressione “probare seu confirmare” usata nell’Inter Oecumenici. Quest’ultima espressione fu voluta dalla Commissione liturgica del Concilio Vaticano II per sostituire la terminologia derivante dal verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con riferimento al can. 250 § 4 (cf. can. 304 § 2) del C.I.C. del 1917, come venne spiegato ai Padri conciliari nella Relatio e da essi votato nel n. 36 § 3 di Sacrosanctum Concilium nella forma “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. Si può ancora notare che il n. 21 di Inter Oecumenici riguarda tutti gli atti delle autorità territoriali, mentre qui il Codice lo applica specificatamente alle “interpretationes textum liturgicorum”, materia che l’Inter Oecumenici tratta esplicitamente nel n. 40.

Circa il § 3 del can. 838, il riferimento a Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 è pertinente. Per il rimando a Sacrosanctum Concilium n. 36 §§ 3-4 (il § 3 tratta “de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” e il § 4 della “conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet”) è chiaro come, per la traduzione, non sia chiesta né una probatio seu confirmatio, né una recognitio in stretto senso giuridico, come richiesto dal can. 455 § 2.

La vicenda intorno ad un passo del Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 gen. 1964), che per la reazione dei Padri Conciliari apparve emendato in Acta Apostolicae Sedis, sembra non essere stata considerata adeguatamente. Quando Sacram Liturgiam apparve su LOsservatore Romano del 29 gennaio 1964, vi si leggeva: “… populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,[1] ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas[2] atque probandas”. Invece in Acta Apostolicae Sedis venne adottata la terminologia conciliare: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda”. [3] Il Motu Proprio Sacram Liturgiam distingueva quindi l’approvazione delle traduzioni in quanto tali da parte delle autorità territoriali con decreto che le rendeva obbligatorie, e il fatto che tale atto doveva essere “probatus seu confirmatus” dalla Sede Apostolica. Si deve ancora notare che Sacram Liturgiam aggiunge: “Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur”.[4] La prescrizione riguarda ambedue i distinti momenti, ossia il conficere et approbare una traduzione e l’atto di renderla obbligatoria con la pubblicazione del libro che la contiene.

Il rimando all’Epist. Decem iam annos della S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino è pertinente, ma si deve notare che non usa mai il termine “recognoscere” ma solo “probare, confirmare, confirmatio”.

Quanto ad Ecclesiae pastorum della S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (composto di tre numeri), solo il n. 1 riguarda il nostro oggetto e suona: “1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”. Il n. 2 concerne le riedizioni, e il n. 3 i libri di preghiera. Ma si deve notare che alle Conferenze Episcopali si attribuisce la vigilanza e il mandato, mentre alla Sede Apostolica la “praevia confirmatio” circa il libro che viene edito, e non precisamente una “recognitio” della versione, come invece recita il can. 838.

Il nuovo testo

Con la modifica decisa dal Motu Proprio Magnum principium, i §§ 2 e 3 del can. 838 recitano:

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.

Il § 2 riguarda ora le “aptationes” (non si nominano più le “versiones”, materia del § 3), ossia testi e elementi che non compaiono nell’editio typica latina, come pure le “profundiores aptationes” contemplate da Sacrosanctum Concilium n. 40 e regolate dall’Istruzione Varietates legitimae sulla liturgia romana e l’inculturazione (25 gennaio 1994); approvate dalla Conferenza Episcopale, le “aptationes” devono avere la “recognitio” della Sede Apostolica. Il riferimento è Sacrosanctum Concilium n. 36 § 3. Il ritoccato § 2 conserva, tra le sue fonti, il can. 1257 del CIC 1917, ed aggiunge il rinvio all’Istruzione Varietates legitimae che tratta dell’applicazione dei nn. 39 e 40 della Sacrosanctum Concilium, per la quale si chiede una vera e propria “recognitio”.

Il § 3 riguarda le “versiones” dei testi liturgici che, viene meglio specificato, devono essere fatte “fideliter” e approvate dalle Conferenze Episcopali. Il riferimento è Sacrosanctum Concilium n. 36 § 4 ed inoltre l’analogia con il can. 825 § 1 circa la versione della Sacra Scrittura. Tali versioni sono edite nei libri liturgici, dopo aver ricevuto la “confirmatio” della Sede Apostolica, come disposto dal Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX.

La precedente formulazione nel § 3 del can. 838: “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, debitrice di Sacrosanctum Concilium n. 39 (“Intra limites in edititionibus typicis librorum liturgicorum statutos… aptationes definire”), concernente le “aptationes” e non le “versiones” di cui ora tratta questo paragrafo, viene resa con l’espressione “intra limites definitos accommodatas”, attingendo alla terminologia del n. 392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani; ciò permette di fare opportuna distinzione rispetto alle “aptationes” nominate nel § 2.

Il ritoccato § 3 continua, pertanto, a fondarsi su Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2; n. 36 §§ 3 – 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 iun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mart. 1975), art. 3, con l’aggiunta del riferimento ai nn. 391 e 392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia), evitando tuttavia il termine “recognoscere, recognitis”, in modo che l’atto della Sede Apostolica relativo alle versioni, preparate dalle Conferenze Episcopali con particolare fedeltà al senso del testo latino (vedi l’aggiunta del “fideliter”), non possa essere equiparato alla disciplina del can. 455, ma rientri nella azione di una “confirmatio” (come espressa sia in Decem iam annos sia in Ecclesiae pastorum, art. 3).

La “confirmatio” è un atto autoritativo con il quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ratifica l’approvazione dei Vescovi, lasciando la responsabilità della traduzione, supposta fedele, al munus dottrinale e pastorale della Conferenza dei Vescovi. In breve, realizzata ordinariamente per via fiduciale, la “confirmatio” suppone una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto al testo tipico latino, tenuto conto soprattutto dei testi di maggiore importanza (ad es. le formule sacramentali, che richiedono l’approvazione del Santo Padre, il Rito della Messa, le preghiere eucaristiche e di ordinazione, che comportano una accurata revisione).

Come ricordato nello stesso Motu Proprio Magnum principium, le modifiche del can. 838, §§ 2 e 3, hanno conseguenze sull’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, come sull’Institutio Generalis Missalis Romani ed i Praenotanda dei libri liturgici, nei luoghi che toccano la materia delle traduzioni e degli adattamenti.

9 settembre 2017

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  • [1] Sacrosanctum Concilium nel § 4 dell’art. 36 usa il verbo “approbare”.
  • [2] Sacrosanctum Concilium nel § 3 dell’art. 36 dice: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”.
  • [3] Cf. Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 143.
  • [4] Cf. ibidem.

Commento al Motu Proprio del Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Il motuproprio “Magnum principium”

Una chiave di lettura

Cambia la formulazione di alcune norme del Codex iuris canonici riguardanti l’edizione dei libri liturgici nelle lingue correnti. Con il motuproprio Magnum principium, datato 3 settembre 2017 e in vigore dal 1° ottobre prossimo, Papa Francesco ha introdotto delle modifiche al testo del canone 838. La spiegazione dei motivi delle variazioni è offerta dallo stesso documento pontificio, che ricorda ed espone i principi alla base della traduzione dei testi liturgici tipici in lingua latina e le istanze implicate nella delicata opera. In quanto preghiera della Chiesa, la liturgia è infatti regolata dall’autorità ecclesiale.

Essendo elevata la posta in gioco, già i padri del concilio Vaticano II avevano chiamato in causa, in tale ambito, sia la Sede apostolica sia le conferenze episcopali (cfr. Sacrosanctum concilium, nn. 36, 40 e 63). In effetti, il grave impegno di provvedere alle traduzioni liturgiche è stato guidato da norme e da specifiche istruzioni del dicastero competente, in particolare Comme le prévoit (25 gennaio 1969) e, dopo il Codex iuris canonici del 1983, da Liturgiam authenticam (28 marzo 2001), entrambe pubblicate, in stagioni diverse, allo scopo di rispondere a problemi concreti evidenziati nel corso del tempo e suscitati dal complesso lavoro che comporta la traduzione dei testi liturgici. Per l’ambito dell’inculturazione, la materia è invece stata regolata dall’istruzione Varietates legitimae (25 gennaio 1994).

Considerata l’esperienza di questi anni, ora – scrive il Papa – “è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica”. Tenendo dunque conto del cammino percorso e guardando al futuro, sulla base della costituzione liturgica del Vaticano II Sacrosanctum concilium, il Pontefice ha inteso precisare la disciplina vigente apportando alcune variazioni al canone 838 del Codex iuris canonici.

Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio.

In particolare, nella nuova formulazione del canone in questione si pone più adeguata distinzione, quanto al ruolo della Sede apostolica, tra l’ambito proprio della recognitio e quello della confirmatio, nel rispetto di quanto compete alle conferenze episcopali, tenendo conto della loro responsabilità pastorale e dottrinale, come anche dei loro limiti di azione.

La recognitio, menzionata nel § 2 del canone 838, implica il processo di riconoscimento da parte della Sede apostolica dei legittimi adattamenti liturgici, compresi quelli “più profondi”, che le conferenze episcopali possono stabilire e approvare per i loro territori, nei limiti consentiti. Su questo terreno d’incontro tra liturgia e cultura, la Sede apostolica è chiamata dunque a recognoscere, cioè a rivedere e valutare tali adattamenti, in ragione della salvaguardia dell’unità sostanziale del rito romano: il riferimento in tale materia sono i numeri 39-40 di Sacrosanctum concilium, e la sua applicazione, nei modi indicati o meno nei libri liturgici, è regolata dall’istruzione Varietates legitimae.

La confirmatio – terminologia già adottata nel motuproprio Sacram liturgiam n. IX (25 gennaio 1964) – riguarda invece le traduzioni dei testi liturgici che, in base a Sacrosanctum concilium (n. 36 § 4), compete alle conferenze episcopali preparare e approvare; il § 3 del canone 838 precisa che le versioni devono essere compiute fideliter secondo i testi originali, raccogliendo così la preoccupazione principale dell’istruzione Liturgiam authenticam. Richiamando infatti il diritto e l’onere della traduzione affidato alle conferenze episcopali, il motuproprio ricorda altresì che le stesse conferenze “devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale”.

La confirmatio della Sede apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l’approvazione dei vescovi. Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all’edizione tipica su cui si fonda l’unità del rito, e tenendo conto soprattutto dei testi di maggiore importanza, in particolare le formule sacramentali, le preghiere eucaristiche, le preghiere di ordinazione, il rito della messa, e via dicendo.

La modifica del Codex iuris canonici comporta naturalmente un adeguamento dell’articolo 64 § 3 della costituzione apostolica Pastor bonus, come anche della normativa in materia di traduzioni. Ciò significa la necessità di ritoccare, ad esempio, alcuni numeri dell’Institutio generalis missalis Romani e dei Praenotanda dei libri liturgici. La stessa istruzione Liturgiam authenticam, da apprezzare per le valide attenzioni che riserva a questo complicato lavoro e alle sue implicazioni, quando chiede la recognitio deve essere interpretata alla luce della nuova formulazione del canone 838. Infine, il motuproprio dispone che anche la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti “modifichi il proprio Regolamento in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito”.

+ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti