LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI ยซMOTU PROPRIOยป
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
COME UNA MADRE AMOREVOLE
Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli piรน piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunitร cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciรฒ, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.
Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma รจ specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilitร di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i piรน deboli tra le persone loro affidate.
Il Diritto canonico giร prevede la possibilitร della rimozione dallโufficio ecclesiastico โper cause graviโ: ciรฒ riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 ยง1 CIC; can. 975 ยง1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette โcause graviโ รจ compresa la negligenza dei Vescovi nellโesercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverร la seguente procedura.
Art. 1
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ยง 1. Il Vescovo diocesano o lโEparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilitร di una Chiesa particolare, o di unโaltra comunitร di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, puรฒ essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunitร nel suo insieme. Il danno puรฒ essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.
ยง 2. Il Vescovo diocesano o lโEparca puรฒ essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli รจ richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.
ยง3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili รจ sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.
ยง4. Al Vescovo diocesano e allโEparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Societร di vita apostolica di diritto pontificio.
Articolo 2
ยง 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dallโarticolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana puรฒ iniziare unโindagine in merito, dandone notizia allโinteressato e dandogli la possibilitร di produrre documenti e testimonianze.
ยง2. Al Vescovo sarร data la possibilitร di difendersi, cosa che egli potrร fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dellโinchiesta gli saranno comunicati e gli sarร sempre data la possibilitร di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende lโiniziativa, sarร proposto dal Dicastero stesso.
ยง3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione puรฒ decidere unโindagine supplementare.
Articolo 3
ยง1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrร incontrare, secondo lโopportunitร , altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa sui iuris, della quale fa parte il Vescovo o lโEparca interessato, al fine di discutere sul caso.
ยง2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.
Articolo 4
Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirร , in base alle circostanze del caso, se:
1ยฐ. dare, nel piรน breve tempo possibile, il decreto di rimozione;
2ยฐ. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dร la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrร emettere il decreto di rimozione.
Articolo 5
La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa allโapprovazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farร assistere da un apposito Collegio di giuristi, allโuopo designati.
Tutto ciรฒ che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario officiale Acta Apostolicae Sedis e promulgato sul quotidiano โLโOsservatore Romanoโ entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.
Dal Vaticano, 4 giugno 2016
Francesco P.P.
