Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ – Come una madre amorevole

Data:

- Pubblicitร  -

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI ยซMOTU PROPRIOยป

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

COME UNA MADRE AMOREVOLE

 

Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli piรน piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunitร  cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciรฒ, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma รจ specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilitร  di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i piรน deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico giร  prevede la possibilitร  della rimozione dallโ€™ufficio ecclesiastico โ€œper cause graviโ€: ciรฒ riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 ยง1 CIC; can. 975 ยง1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette โ€œcause graviโ€ รจ compresa la negligenza dei Vescovi nellโ€™esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverร  la seguente procedura.

Art. 1

- Pubblicitร  -

ยง 1. Il Vescovo diocesano o lโ€™Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilitร  di una Chiesa particolare, o di unโ€™altra comunitร  di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, puรฒ essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunitร  nel suo insieme. Il danno puรฒ essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

ยง 2. Il Vescovo diocesano o lโ€™Eparca puรฒ essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli รจ richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

ยง3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili รจ sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

ยง4. Al Vescovo diocesano e allโ€™Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Societร  di vita apostolica di diritto pontificio.

Articolo 2

ยง 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dallโ€™articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana puรฒ iniziare unโ€™indagine in merito, dandone notizia allโ€™interessato e dandogli la possibilitร  di produrre documenti e testimonianze.

ยง2. Al Vescovo sarร  data la possibilitร  di difendersi, cosa che egli potrร  fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dellโ€™inchiesta gli saranno comunicati e gli sarร  sempre data la possibilitร  di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende lโ€™iniziativa, sarร  proposto dal Dicastero stesso.

ยง3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione puรฒ decidere unโ€™indagine supplementare.

Articolo 3

ยง1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrร  incontrare, secondo lโ€™opportunitร , altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa sui iuris, della quale fa parte il Vescovo o lโ€™Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

ยง2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

Articolo 4

Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirร , in base alle circostanze del caso, se:

1ยฐ. dare, nel piรน breve tempo possibile, il decreto di rimozione;

2ยฐ. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dร  la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrร  emettere il decreto di rimozione.

Articolo 5

La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa allโ€™approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farร  assistere da un apposito Collegio di giuristi, allโ€™uopo designati.

Tutto ciรฒ che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario officiale Acta Apostolicae Sedis e promulgato sul quotidiano โ€œLโ€™Osservatore Romanoโ€ entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

Francesco P.P.

Altri Articoli
Related

Giovani di Parola – Commento al Vangelo del 23 Dicembre 2025

Zaccaria era un miscredente: era impossibile per Dio dargli...

p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 23 Dicembre 2025

Il commento al Vangelo del giorno a cura di...

Don Francesco Cristofaro – Commento al Vangelo del 23 dicembre 2025

Vangelo del giorno e breve commento a cura di...

fra Stefano M. Bordignon – Commento al Vangelo del 23 dicembre 2025

Ogni genitore porta nel cuore tante aspettative per i...