CEI – Comunicazione circa il Decreto Legge del 18 dicembre

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Rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il Direttore dellโ€™Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, comunica quanto segue:

Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce โ€“ come ormai noto โ€“ alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette โ€œzone rosseโ€, elencate allโ€™art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette โ€œzone arancioniโ€, elencate allโ€™art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.

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Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme.

La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal Consiglio Episcopale Permanente nel comunicato finale della sessione straordinaria del 1ยฐ dicembre: โ€œSarร  cura dei Vescovi suggerire ai parroci di โ€˜orientareโ€™ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilitร :ย Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dellโ€™aurora e del giorno. Per laย Messa nella notteย sarร  necessario prevedere lโ€™inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto โ€˜coprifuocoโ€™โ€, cioรจ entro le 22.

Durante i giorni di โ€œzona rossaโ€ si consiglia ai fedeli di avere con sรฉ un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dellโ€™Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si puรฒ recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione โ€œdovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli piรน viciniโ€.

Durante i giorni di โ€œzona arancioneโ€ i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti รจ possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, a non dimenticare e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. โ€œNel silenzio delle tante ferite che incidono profondamente sul corpo, nellโ€™anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino la voce dellโ€™angelo, che porterร  la notizia attesa da sempre: โ€˜Vi annuncio una grande gioia: oggi รจ nato per voi un Salvatore, che รจ Cristo Signoreโ€™โ€.

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