Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede
Viene data oggi pubblicazione del โVademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chiericiโ. Lโobiettivo รจ fornire un โmanuale di istruzioniโ per condurre correttamente le cause che riguardano diaconi, presbiteri e vescovi accusati di abuso su minore. I destinatari del documento sono Vescovi, Ordinari, Superiori degli Istituti di vita consacrata e Societร di vita apostolica, oltre che gli operatori del diritto che li aiutano nella trattazione dei casi.
La necessitร di mettere a punto uno strumento del genere era emersa nel corso dellโIncontro su โLa Protezione dei Minori nella Chiesaโ, svoltosi in Vaticano tra il 21 e il 24 febbraio 2019. Lo stesso Papa Francesco, al termine dellโappuntamento, aveva rimarcato โlโesigenza dellโunitร dei Vescovi nellโapplicazione di parametri che abbiano valore di norme e non solo di orientamentiโ.
Il documento resta aperto a futuri aggiornamenti, anche sulla base della legislazione vigente […].
Congregazione per la Dottrina della fede
- Pubblicitร -
VADEMECUM
SU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA
NEL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE DI MINORI
COMMESSI DA CHIERICI
NOTA BENE:
a. oltre che per i delitti previsti dallโart. 6 delle Normae promulgate dal motu proprio โSacramentorum sanctitatis tutelaโ, quanto segue รจ da osservarsi โ con gli eventuali adattamenti โ in tutti i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede;
b. nel seguito verranno adottate le seguenti abbreviazioni: CIC: Codex Iuris Canonici; CCEO: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; SST: motu proprio โSacramentorum sanctitatis tutelaโ โ Norme emendate 2010; VELM: motu proprio โVos estis lux mundiโ – 2019; CDF: Congregatio pro Doctrina Fidei.
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Introduzione
Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessitร di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.
Si tratta di una sorta di โmanualeโ, che dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessitร di procedere allโaccertamento della veritร nellโambito dei delitti sopra menzionati.
Non รจ un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere piรน chiaro un percorso. Nonostante ciรฒ se ne raccomanda lโosservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere piรน chiara lโamministrazione della giustizia.
I riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nella versione emendata del 2010, emanate con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, tenuto conto delle innovazioni apportate dai Rescripta ex Audientia del 3 e 6 dicembre 2019; il motu proprio Vos estis lux mundi; e, non da ultimo, la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si รจ sempre piรน precisata e consolidata.
Trattandosi di uno strumento duttile, si prevede che esso possa essere aggiornato periodicamente, ogni qual volta si dovesse modificare la normativa di riferimento o la prassi della Congregazione rendesse necessarie precisazioni ed emendamenti.
Non sono state volutamente contemplate nel Vademecum le indicazioni sullo svolgimento del processo penale giudiziale nel primo grado di giudizio, nella convinzione che la procedura illustrata nei Codici vigenti sia sufficientemente chiara e dettagliata.
Il desiderio รจ che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Societร di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita.
I. Che cosa configura il delitto?
1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf can. 1395 ยง 2 CIC; art. 6 ยง 1, 1ยฐ SST).
2. La tipologia del delitto รจ molto ampia e puรฒ comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.
3. Il concetto di โminoreโ per quanto riguarda i casi in questione รจ variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di etร (anche se in alcune legislazioni particolari โ per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] โ lโetร era giร stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio โSacramentorum Sanctitatis Tutelaโ, lโetร รจ stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed รจ lโetร tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il โminoreโ era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti.
4 l fatto che si parli di โminoreโ non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di โpedofiliaโ e atti di โefebofiliaโ, ossia con adolescenti giร usciti dalla pubertร . La loro maturitร sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.
5. La revisione del motu proprio SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cf art. 6 ยง 1, 1ยฐ SST). Circa lโuso dellโespressione โadulto vulnerabileโ, altrove descritto come ยซogni persona in stato dโinfermitร , di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertร personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacitร di intendere o di volere o comunque di resistere allโoffesaยป (cf art. 1 ยง 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie piรน ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi โha abitualmente un uso imperfetto di ragioneโ. Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cf art. 7 ยง 1 VELM).
6. SST ha inoltre introdotto (cf art. 6 ยง 1, 2ยฐ SST) tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 lโacquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di etร commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Societร di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cf artt. 1 e 7 VELM). Dal 1 gennaio 2020 la competenza รจ della Congregazione per la Dottrina della Fede.
7. Si sottolinea che questi tre delitti sono canonicamente perseguibili solo a partire dallโentrata in vigore di SST, cioรจ dal 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del presente Vademecum e, quindi, va perseguita anche prima di tale data.
8 Secondo il diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina (cf cann. 695 ss. CIC), il delitto di cui al n. 1 puรฒ comportare anche la dimissione dallโIstituto religioso. Si nota fin dโora quanto segue: a/ tale dimissione non รจ una pena, ma รจ un atto amministrativo del Moderatore supremo; b/ per decretarla, deve essere scrupolosamente osservata la procedura relativa, descritta nei cann. 695 ยง 2, 699, 700 CIC; c/ la conferma ex can. 700 CIC del decreto di dimissione va richiesta alla CDF; d/ la dimissione dallโIstituto comporta la perdita dellโincorporazione nellโIstituto e la cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione (cf can. 701 CIC), e il divieto di esercitare lโOrdine ricevuto finchรฉ non siano verificate le condizioni di cui al can. 701 CIC. Si applicano le medesime regole, con gli opportuni adattamenti, anche per i membri definitivamente incorporati nelle Societร di Vita apostolica (cf can. 746 CIC).
II. Che cosa fare quando si riceve unโinformazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?
a/ Che cosa sโintende per notitia de delicto?
9. La notitia de delicto (cf can. 1717 ยง 1 CIC; can. 1468 ยง 1 CCEO; art. 16 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata notitia criminis, รจ qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo allโOrdinario o al Gerarca. Non รจ necessario che si tratti di una denuncia formale.
10. Questa notitia puรฒ dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente allโOrdinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere allโOrdinario o al Gerarca durante lโesercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata allโOrdinario o al Gerarca dalle autoritร civili secondo le modalitร previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.
11. Talvolta, la notitia de delicto puรฒ giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. Lโanonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, รจ opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato.
12. Allo stesso modo, non รจ consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilitร puรฒ sembrare, ad una prima impressione, dubbia.
13. Talora, la notitia de delicto non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempiโฆ). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.
14. Bisogna ricordare che una notizia di delictum gravius appresa in confessione รจ posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cf can. 983 ยง 1 CIC; can. 733 ยง 1 CCEO; art. 4 ยง 1, 5ยฐ SST). Occorrerร pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.
15. Lโesercizio dei doveri di vigilanza in capo allโOrdinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente lโordine.
b/ Quali azioni si devono intraprendere quando si รจ ricevuta una notitia de delicto?
16. Lโart. 16 SST (cf anche cann. 1717 CIC e 1468 CCEO) dispone che, ricevuta una notitia de delicto, si svolga unโindagine previa, qualora la notitia de delicto sia โsaltem verisimilisโ. Se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si puรฒ non dare seguito alla notitia de delicto, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione.
17. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, lโautoritร ecclesiastica presenti denuncia alle autoritร civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciรฒ sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.
18. Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa lโassenza di verisimiglianza (che puรฒ portare allโomissione dellโindagine previa) sarร emesso solo in caso di manifesta impossibilitร di procedere a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui รจ accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenne (su questo punto, cf n. 3); se รจ un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti.
19. Anche in questi casi, comunque, รจ consigliabile che lโOrdinario o il Gerarca dia alla CDF comunicazione della notitia de delicto e della decisione di soprassedere allโindagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.
20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti, se la cosa รจ necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dellโOrdinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata (per esempio, limitazioni ministeriali), o imporle i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti (cf can. 1312 ยง 3 CIC), oppure la riprensione pubblica di cui al can. 1427 CCEO. Se poi ci sono stati delitti non graviora, lโOrdinario o il Gerarca deve intraprendere le vie giuridiche adatte alle circostanze.
21. Secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dellโindagine previa spetta allโOrdinario o al Gerarca che ha ricevuto la notitia de delicto, o a persona idonea che egli avrร individuato. Lโeventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del motu proprio โCome una madre amorevoleโ, nonchรฉ dellโart. 1 ยง 1, b VELM.
22. LโOrdinario o il Gerarca cui spetta tale compito puรฒ essere quello del chierico segnalato o, se differente, lโOrdinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che รจ bene che si attivi la comunicazione e la collaborazione fra i diversi Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico รจ un religioso.
23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere lโindagine previa, si rivolga senza indugio alla CDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.
24. Puรฒ succedere che la notitia de delicto sia giunta direttamente alla CDF, senza il tramite dellโOrdinario o del Gerarca. In tal caso, la CDF puรฒ chiedergli di svolgere lโindagine, o, secondo lโart. 17 SST, svolgerla essa stessa.
25. La CDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessitร , puรฒ anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere lโindagine previa.
26. Lโindagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dallโesistenza di una corrispondente indagine da parte delle autoritร civili. Qualora perรฒ la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, lโautoritร ecclesiastica competente si astenga dallโavviare lโindagine previa e dia comunicazione alla CDF di quanto รจ stato segnalato, allegando eventuale materiale utile. Qualora sembri opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisirne eventualmente le risultanze o per altri tipi di motivazione, รจ bene che lโOrdinario o il Gerarca si consigli in proposito con la CDF.
27. Lโattivitร di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato (cf art. 19 VELM).
28. ร noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dellโazione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dallโart. 7 SST[1]. Poichรฉ perรฒ il medesimo art. 7 ยง 1 SST consente alla CDF di derogare in singoli casi alla prescrizione, lโOrdinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrร ugualmente dare seguito alla notitia de delicto e allโeventuale indagine previa, comunicandone gli esiti alla CDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti lโOrdinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa lโeventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o etร del chierico, possibilitร del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato).
29. In questi delicati atti preliminari, lโOrdinario o il Gerarca puรฒ ricorrere al consiglio della CDF (cosa che puรฒ avvenire in ogni momento del trattamento di un caso), come anche liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale. In questโultima evenienza, perรฒ, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare lโimpressione di aver giร definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione.
30. Si deve notare che giร in questa fase si รจ tenuti allโosservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non puรฒ essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.
31. A norma dellโart. 2 ยง 3 VELM, lโOrdinario che abbia ricevuto la notitia de delicto deve trasmetterla senza indugio allโOrdinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonchรฉ allโOrdinario o al Gerarca proprio della persona segnalata, vale a dire, nel caso di un religioso, al suo Superiore maggiore se รจ lโOrdinario proprio, e nel caso di un diocesano, allโOrdinario della diocesi o al Vescovo eparchiale di incardinazione. Qualora lโOrdinario o il Gerarca del luogo e lโOrdinario o il Gerarca proprio non siano la stessa persona, รจ auspicabile che essi prendano contatto per concordare chi svolgerร lโindagine. Nel caso che la segnalazione riguardi un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Societร di vita apostolica, il Superiore maggiore informerร anche il Moderatore Supremo e, nel caso di Istituti e Societร di diritto diocesano, anche il Vescovo di riferimento.
III. Come avviene lโindagine previa?
32. Lโindagine previa si svolge secondo i criteri e le modalitร indicati nel can. 1717 CIC o 1468 CCEO e richiamati qui di seguito.
a/ Che cosโรจ lโindagine previa?
33. Si deve sempre tenere presente che lโindagine previa non รจ un processo, e il suo scopo non รจ raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dellโaccusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la notitia de delicto; e b/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama fumus delicti, cioรจ il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile lโaccusa.
34. Per questo, come indicano i canoni citati nel n. 32, lโindagine previa deve raccogliere informazioni piรน dettagliate rispetto alla notitia de delicto circa i fatti, le circostanze e lโimputabilitร di essi. Non รจ necessario realizzare giร in questa fase una raccolta minuziosa di elementi di prova (testimonianze, perizie), compito che spetterร poi allโeventuale procedura penale successiva. Lโimportante รจ ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda lโaccusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalitร delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dellโeventuale danno fisico, psichico e morale procurato. Si dovrร avere cura di indicare possibili relazioni con il foro interno sacramentale (in merito a ciรฒ, tuttavia, si tenga conto di quanto richiede lโart. 24 SST[2]). Si aggiungeranno anche eventuali altri delitti attribuiti allโaccusato (cf art. 8 ยง 2 SST[3]) e si indicheranno fatti problematici emergenti dal suo profilo biografico. Puรฒ essere opportuno raccogliere testimonianze e documenti, di qualunque genere e provenienza (comprese le risultanze delle indagini o di un processo svolte da parte delle autoritร civili), che possano risultare veramente utili a circostanziare e accreditare la verisimiglianza dellโaccusa. ร giร possibile indicare eventuali circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, come previste dalla Legge. Puรฒ anche essere utile raccogliere fin dโora testimoniali di credibilitร circa i denuncianti e le presunte vittime. In Appendice al presente Vademecum si include uno schema riassuntivo dei dati utili, che chi svolge lโindagine previa vorrร tenere presente e compilare (cf n. 69).
35. Qualora, durante lโindagine previa, si venga a conoscenza di altre notitiae de delicto, esse vengano approfondite nella medesima indagine.
36. Come accennato, lโacquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dellโintero processo di fronte al Tribunale statale) potrebbe rendere superflua lโindagine previa canonica. Si deve comunque prestare la dovuta attenzione alla valutazione delle indagini civili da parte di chi deve svolgere lโindagine previa, perchรฉ i criteri di esse (per esempio in merito ai tempi di prescrizione, alla tipologia del delitto, allโetร della vittimaโฆ) possono sensibilmente variare rispetto al prescritto della Legge canonica. Anche in questo caso, puรฒ essere consigliabile, in caso di dubbio, ricorrere al confronto con la CDF.
37. Lโindagine previa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio lโacquisizione degli atti processuali civili o la confessione da parte del chierico).
b/ Quali atti giuridici bisogna compiere per avviare lโindagine previa?
38. Se lโOrdinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere lโindagine (cf n. 21), lo scelga con i criteri indicati dal can. 1428 ยงยง 1-2 CIC o 1093 CCEO[4].
39. Nella nomina di chi svolge lโindagine, tenendo conto della cooperazione che puรฒ essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO (cf art. 13 VELM), lโOrdinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 ยง 3 CIC e 1468 ยง 3 CCEO, se in seguito si svolgerร un processo penale giudiziale, la stessa persona non potrร in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso criterio si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale.
40. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, lโOrdinario o il Gerarca deve emettere un decreto di apertura dellโindagine previa, in cui nomina colui che conduce lโindagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 ยง 3 CIC o 1468 ยง 3 CCEO.
41. Benchรฉ la Legge non lo preveda espressamente, รจ consigliabile che sia nominato un Notaio sacerdote (cf cann. 483 ยง 2 CIC e can. 253 ยง 2 CCEO, dove vengono indicati altri criteri per la scelta), che assiste chi svolge lโindagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cf can. 1437 ยง 2 CIC e 1101 ยง 2 CCEO).
42. Si noti tuttavia che, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non รจ necessaria ad validitatem dei medesimi.
43. In fase di indagine previa non รจ prevista la nomina di un Promotore di giustizia.
c/ Quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante lโindagine previa?
44. I cann. 1717 ยง 2 CIC e 1468 ยง 2 CCEO, e gli artt. 4 ยง 2 e 5 ยง 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), cosรฌ che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge lโindagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama รจ un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC e 23 CCEO. Si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa lโesistenza di unโaccusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre le persone coinvolte siano informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autoritร civili, non sarร piรน possibile per la Chiesa garantire la confidenzialitร delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.
45. Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarร stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dellโaccusa), attenendosi allโeventuale volontร di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.
46. Poichรฉ, come detto, in questa fase non si puรฒ ancora definire lโeventuale colpevolezza della persona segnalata, andrร evitato con ogni cura โ nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private โ qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dellโIstituto o Societร , o a titolo personale, in quanto ciรฒ potrebbe costituire unโanticipazione del giudizio sul merito dei fatti.
47. Si ricordi poi che le denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti di cui allโart. 6 SST sono soggette al segreto di ufficio. Questo non toglie che il denunciante โ soprattutto se intende rivolgersi anche alle autoritร civili โ possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poichรฉ non tutte le forme di notitiae de delicto sono denunce, si puรฒ eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama di cui al n. 44.
48. Sempre a tale proposito, bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dellโOrdinario o del Gerarca, dellโobbligo di dare comunicazione alle autoritร civili della notitia de delicto ricevuta e dellโindagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cf art. 19 VELM); b/ si deve rispettare la volontร della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e โ come si dirร (n. 56) โ incoraggiando lโesercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autoritร statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunque a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni.
49. Quando le leggi statali impongano allโOrdinario o al Gerarca lโinformativa circa una notitia de delicto, si รจ tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarร lโapertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).
50. Qualora le Autoritร giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, lโOrdinario o il Gerarca dovrร cooperare con le Autoritร civili. Qualora vi siano dubbi sulla legittimitร di tale richiesta o sequestro, lโOrdinario o il Gerarca potrร consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nellโordinamento locale. In ogni caso รจ opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio.
51 Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalitร adeguate alla etร e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con lโaccusato.
52. Nella fase dellโindagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta allโOrdinario o al Gerarca รจ di decidere se e quando informare di essa lโaccusato.
53. Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, nรฉ vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare lโinsieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione della buona fama delle persone interessate, cโรจ anche da tenere in conto per esempio il rischio di inquinamento dellโindagine previa, lo scandalo dei fedeli, lโopportunitร di raccogliere prima tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari.
54. Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non รจ obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato dโufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrร tuttavia avvalersi dellโassistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non puรฒ essere imposto il giuramento (cf ex analogia cann. 1728 ยง 2 CIC e 1471 ยง 2 CCEO).
55. Le autoritร ecclesiastiche devono impegnarsi affinchรฉ la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignitร e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonchรฉ assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico (cf art. 5 VELM). Altrettanto puรฒ essere fatto nei confronti dellโaccusato. Si eviti perรฒ di dare lโimpressione di voler anticipare le risultanze processuali.
56. ร assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo allโesercizio dei loro diritti civili di fronte alle autoritร statali.
57. Lร dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autoritร ecclesiali, รจ bene fare riferimento anche ad esse. Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche.
58. Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, cosรฌ come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, lโattivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dallโesercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime), secondo lโart. 19 SST lโOrdinario o il Gerarca hanno il diritto, fin dallโinizio dellโindagine previa, di imporre le misure cautelari elencate nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO[5].
59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrร scegliere unicamente una o piรน di esse.
60. Ciรฒ non toglie che lโOrdinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che perรฒ, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite โmisure cautelariโ.
d/ Come si impongono le misure cautelari?
61. Sia detto anzitutto che una misura cautelare non รจ una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto amministrativo i cui fini sono descritti dai citati cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. Lโaspetto non penale della misura deve essere ben chiarito allโinteressato, per evitare che egli pensi di essere giร stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando lโeventuale processo penale avrร termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse โ una volta revocate โ possano essere imposte di nuovo.
62. Si rileva frequentemente che รจ ancora in uso lโantica terminologia di sospensione a divinis per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. ร bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione ad cautelam, perchรฉ nella vigente legislazione la sospensione รจ una pena e in questa fase non puรฒ ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarร denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio del ministero.
63. ร da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento dโufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.
64. Le misure cautelari di cui al n. 58 si impongono mediante un precetto singolare legittimamente notificato (cf cann. 49 ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510 ss. CCEO).
65. Si ricordi che, quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisognerร farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sarร necessario farlo, invece, alla fine dellโeventuale processo, dato che in quel momento esse cessano in forza del diritto.
e/ Che cosa fare per concludere lโindagine previa?
66. Si raccomanda, ai fini dellโequitร e dellโesercizio ragionevole della giustizia, che la durata dellโindagine previa sia adeguata alle finalitร dellโindagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della notitia de delicto e della corrispettiva esistenza del fumus delicti. Il protrarsi ingiustificato della durata dellโindagine previa puรฒ costituire una negligenza da parte dellโautoritร ecclesiastica.
67. Se lโindagine รจ stata svolta da persona idonea nominata dallโOrdinario o dal Gerarca, essa gli consegni tutti gli atti dellโindagine insieme a una propria valutazione delle risultanze dellโindagine.
68. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, lโOrdinario o il Gerarca deve decretare la chiusura dellโindagine previa.
69. Secondo lโart. 16 SST, una volta che lโindagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia lโesito, lโOrdinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti alla CDF, nei tempi piรน rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva di cui allโAllegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dellโindagine (votum), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autoritร civili; se sia preferibile lโapplicazione di misure amministrative da parte dellโOrdinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).
70. Nel caso in cui lโOrdinario o il Gerarca che ha svolto lโindagine previa sia un Superiore maggiore, รจ bene che trasmetta copia del fascicolo dellโindagine anche al Moderatore supremo (o al Vescovo di riferimento, nel caso di Istituti o Societร di diritto diocesano), in quanto sono le figure con cui ordinariamente la CDF interloquirร nel seguito. A sua volta, il Moderatore supremo invierร alla CDF il proprio votum, come al n. 69.
71. Qualora lโOrdinario che ha svolto lโindagine previa non sia lโOrdinario del luogo dove รจ stato commesso il presunto delitto, il primo comunichi al secondo le risultanze dellโindagine.
72. Gli atti vengano inviati in un unico esemplare; รจ utile che essi siano autenticati da un Notaio, che sarร uno della Curia, se non ne รจ stato nominato uno apposito per lโindagine previa.
73. I cann. 1719 CIC e 1470 CCEO dispongono che lโoriginale di tutti gli atti venga conservato nellโarchivio segreto della Curia.
74. Sempre secondo lโart. 16 SST, una volta inviati gli atti dellโindagine previa alla CDF, lโOrdinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte della CDF.
75. Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi allโindagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il piรน presto possibile alla CDF, a integrazione di quanto giร in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire lโindagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione alla CDF.
IV. Che cosa puรฒ fare la CDF a questo punto?
76. Ricevuti gli atti dellโindagine previa, ordinariamente la CDF ne dร immediato riscontro allโOrdinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Societร di Vita Apostolica; se poi il chierico รจ di una Chiesa orientale, alla Congregazione per le Chiese orientali; infine, alla Congregazione per lโEvangelizzazione dei Popoli se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando โ se giร non lo si era fatto in precedenza โ il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisognerร fare riferimento per ogni successiva comunicazione con la CDF.
77. In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, alla CDF si aprono varie possibilitร di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dellโindagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata allโOrdinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.
a/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?
78. Le misure disciplinari non penali sono atti amministrativi singolari (ossia, atti dellโOrdinario o del Gerarca, oppure anche della CDF) con cui allโaccusato viene imposto di fare o di non fare qualcosa. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nellโesercizio del ministero, piรน o meno estese in considerazione del caso, come anche talvolta lโobbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli.
b/ Che cosa รจ un precetto penale?
79. La forma ordinaria con cui si impongono queste misure รจ il precetto penale ai sensi del can. 1319 ยง 1 CIC e 1406 ยง 1 CCEO. Il can. 1406 ยง 2 CCEO equipara ad esso lโammonizione con minaccia di pena.
80. Le formalitร richieste per un precetto sono quelle giร ricordate (cann. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perchรฉ si tratti di un precetto penale, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precetto trasgredisca le misure che gli sono state imposte.
81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 ยง 1 CIC, in un precetto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata. Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 ยง 1 CCEO per i fedeli di rito orientale.
82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge.
c/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?
83. Per la definizione dei rimedi penali, delle penitenze e delle riprensioni pubbliche, si rimanda rispettivamente ai cann. 1339 e 1340 ยง 1 CIC, e 1427 CCEO[6].
V. Quali sono le decisioni possibili in un processo penale?
84. Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi:
– condannatorio (โconstatโ), se con certezza morale consti la colpevolezza dellโaccusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrร indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata;
– assolutorio (โconstat de nonโ), se con certezza morale consti la non colpevolezza dellโimputato, in quanto il fatto non sussiste, lโimputato non lo ha commesso, il fatto non รจ previsto dalla legge come delitto o รจ stato commesso da persona non imputabile;
– dimissorio (โnon constatโ), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dellโimputato, in quanto manca o รจ insufficiente o รจ contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che lโimputato ha commesso il fatto o che il delitto รจ stato commesso da persona imputabile.
Vi รจ la possibilitร di provvedere al bene pubblico o al bene dellโaccusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (cf can. 1348 CIC).
La decisione (per sentenza o per decreto) dovrร indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perchรฉ sia chiaro se โconstaโ, o โconsta che nonโ, o โnon constaโ.
VI. Quali sono le procedure penali possibili?
85. Secondo la Legge, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; la procedura introdotta dallโart. 21 ยง 2, 2ยฐ SST.
86. La procedura prevista nellโart. 21 ยง 2, 2ยฐ SST[7] รจ riservata ai casi gravissimi, si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede comunque che, anche se il compimento del delitto รจ manifesto, allโaccusato sia garantito lโesercizio del diritto di difesa.
87. Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia degli artt. 8-15, 18-19, 21 ยง 1, 22-31 SST.
88. Il processo penale giudiziale non richiede la doppia sentenza conforme, pertanto la decisione assunta dalla eventuale seconda istanza tramite sentenza determina la res iudicata (cf anche art. 28 SST). Contro una sentenza che sia passata in giudicato รจ possibile solo la restitutio in integrum, purchรฉ si producano elementi che rendano palese la sua ingiustizia (cf cann. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la querela di nullitร (cf cann. 1619 ss. CIC, 1302 ss. CCEO). Il Tribunale costituito per questo tipo di processo รจ sempre collegiale, ed รจ formato da un minimo di tre giudici. Gode del diritto di appello alla sentenza di primo grado non solo la parte accusata che si ritiene ingiustamente gravata dalla sentenza, ma anche il Promotore di Giustizia della CDF (cf art. 26 ยง 2 SST).
89. Secondo gli artt. 16 e 17 SST, il processo penale giudiziale si puรฒ svolgere in CDF o essere affidato a un Tribunale inferiore. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.
90. Anche durante lo svolgimento di un processo penale, giudiziale o extragiudiziale, si possono imporre allโaccusato le misure cautelari di cui ai nn. 58-65.
a/ Che cosโรจ il processo penale extragiudiziale?
91. Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato โprocesso amministrativoโ, รจ una forma di processo penale che riduce le formalitร previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cf can. 221 CIC e 24 CCEO).
92. Per i delitti riservati alla CDF, lโart. 21 ยง 2, 1ยฐ SST, derogando ai cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, dispone che sia solo la CDF, in singoli casi, ex officio o su richiesta dellโOrdinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.
93. Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si puรฒ svolgere in CDF o essere affidato a unโistanza inferiore, ossia allโOrdinario o al Gerarca dellโaccusato, oppure a terzi incaricati a ciรฒ dalla CDF, su eventuale richiesta dellโOrdinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.
94. Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalitร leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguitร circa il Codice a cui fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisognerร chiarire con la CDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.
b/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?
95. Quando un Ordinario riceve dalla CDF lโincarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, puรฒ essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei cann. 1424 e 1448 ยง 1 CIC. ร necessario nominare anche un Notaio, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non รจ prevista la nomina del Promotore di giustizia.
96. Le suddette nomine avvengano tramite apposito decreto. Agli officiali sia richiesto il giuramento di compiere fedelmente lโincarico ricevuto, osservando il segreto. Lโavvenuto giuramento deve constare agli atti.
97. Successivamente, lโOrdinario (o il suo Delegato) deve avviare il processo, con un decreto di convocazione dellโaccusato. Tale decreto deve contenere: lโindicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovrร comparire, dello scopo per cui viene convocato, cioรจ prendere atto dellโaccusa (che il testo del decreto richiamerร per sommi capi) e delle corrispondenti prove (che non รจ necessario elencare giร nel decreto), ed esercitare il suo diritto alla difesa.
98. Benchรฉ non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, รจ quanto mai opportuno che lโaccusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 ยงยง 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o โ se egli non lo fa โ nominato dโufficio. Il nominativo dellโavvocato deve essere fornito allโOrdinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 ยง 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC[8].
99. Se lโaccusato rifiuta o trascura di comparire, lโOrdinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione.
100. Lโaccusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andrร avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia puรฒ essere data giร al momento della prima convocazione. Se lโaccusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda ad ulteriora.
101. Giunti il giorno e lโora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, allโaccusato e allโeventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dellโindagine previa. Si renda noto lโobbligo di rispettare il segreto di ufficio.
102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato lโart. 24 SST, che prevede che allโaccusato non venga riferito il nome della presunta vittima, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.
103. Non รจ obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori.
104. La notifica di accusa e prove avviene allo scopo di dare allโaccusato la possibilitร di difendersi (cf can. 1720, 1ยฐ CIC).
105. Con โaccusaโ si intende il delitto che la presunta vittima o altra persona sostiene essere accaduto, secondo quanto risultato durante lโindagine previa. Presentare lโaccusa significa dunque rendere noto allโaccusato il delitto che gli si attribuisce, secondo quanto lo configura (per esempio, luogo di accadimento, numero ed eventualmente nominativo delle presunte vittime, circostanze).
106. Con โproveโ si intende lโinsieme di tutto il materiale raccolto durante lโindagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate dalle presunte vittime; poi i documenti pertinenti (per esempio cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove dโacquisto, estratti conto bancari); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie (mediche โ tra cui quelle psichiatriche โ, psicologiche, grafologiche) che chi ha condotto lโindagine abbia ritenuto di accogliere o far eseguire. Si osservino le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.
107. Lโinsieme di quanto sopra viene chiamato โproveโ perchรฉ, pur essendo stato raccolto in fase antecedente il processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventa automaticamente un insieme di prove.
108. In qualunque fase del processo, รจ lecito che lโOrdinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dellโindagine previa. Ciรฒ puรฒ accadere anche in base alle istanze dellโaccusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati allโaccusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, indicendo una nuova sessione di contestazione di accuse e prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si puรฒ considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.
109. La difesa puรฒ avvenire secondo due modalitร : a/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da: Ordinario o suo Delegato; accusato ed eventuale avvocato; Notaio); b/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata allโOrdinario o al suo Delegato, in forma scritta.
110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 ยง 2 CIC, lโaccusato non รจ tenuto a confessare il delitto, nรฉ puรฒ essergli imposto il giuramento de veritate dicenda.
111. La difesa dellโaccusato puรฒ chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.
112. Per quanto riguarda lโammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta di dichiarazioni di eventuali testimoni), valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso[9].
113. Qualora il caso concreto lo richieda, lโOrdinario o il suo Delegato valuti la credibilitร circa gli intervenuti nel processo[10]. Perรฒ, secondo lโart. 24 ยง 2 SST, รจ obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.
114. Trattandosi di processo penale, non รจ previsto lโobbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dellโaccusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, lโaccusa viene portata avanti dallโOrdinario o dal suo Delegato.
c/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?
115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2ยฐ CIC. Nel decreto puรฒ anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione รจ evidentemente di facilitare lโanalisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalitร giuridiche.
116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. ร bene ricordare loro lโobbligo di osservare il segreto di ufficio.
117. Benchรฉ non sia previsto dalla Legge, รจ bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere.
118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, รจ consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi.
119. Qualora consti del delitto con certezza, lโOrdinario o il suo Delegato (cf can. 1720, 3ยฐ CIC) dovrร emanare un decreto con cui chiudere il processo, imponendo la pena, il rimedio penale o la penitenza che egli riterrร piรน adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e allโemendamento del reo.
120. LโOrdinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo lโart. 21 ยง 2, 1ยฐ SST dovrร avere il mandato previo della CDF. Viene in tal modo derogato, limitatamente a questi casi, il divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 ยง 2 CIC.
121. Lโelenco delle pene perpetue รจ unicamente quello previsto dal can. 1336 ยง 1 CIC[11], con le avvertenze di cui ai cann. 1337 e 1338 CIC[12].
122. Poichรฉ si tratta di un processo extragiudiziale, si abbia cura di ricordare che il decreto penale non รจ una sentenza, che si emette solo alla fine di un processo giudiziale, anche se โ come una sentenza โ esso impone una pena.
123. Il decreto in questione รจ un atto personale dellโOrdinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notaio.
124. Oltre alle formalitร generali previste per ogni decreto (cf cann. 48-56 CIC), il decreto penale dovrร citare per sommi capi i principali elementi dellโaccusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cioรจ i canoni su cui la decisione si fonda โ per esempio, quelli che definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti โ e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto.
125. La motivazione in fatto รจ chiaramente la piรน delicata, perchรฉ lโautore del decreto deve esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dellโaccusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovrร rendere conto sinteticamente nellโesposizione, รจ giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.
126. Ben comprendendo che non tutti possiedono articolate conoscenze del diritto canonico e del suo linguaggio formale, per un decreto penale si richiede che venga principalmente messo in evidenza il ragionamento svolto, piรน che curare nel dettaglio la precisione terminologica. Eventualmente si ricorra allโaiuto di persone competenti.
127. La notifica del decreto nella sua integritร (quindi, non solo della parte dispositiva) avverrร tramite i mezzi legittimi previsti (cf cann. 54-56 CIC[13]) e deve constare in debita forma.
128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare alla CDF copia autenticata degli atti processuali (se giร non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.
129. Se la CDF decide di avocare a sรฉ il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.
d/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO?
130. Come si รจ detto nel n. 94, il processo penale extragiudiziale secondo il CCEO si svolge con alcune peculiaritร proprie di quel diritto. Ai fini di una maggiore scorrevolezza espositiva, per evitare ripetizioni, si indicheranno solo tali peculiaritร : pertanto, alla prassi fin qui descritta e in comune con il CIC, bisognerร fare gli adattamenti che seguono.
131. Anzitutto va ricordato che il dettato del can. 1486 CCEO va scrupolosamente seguito, pena la mancanza di validitร del decreto penale.
132. Nel processo penale extragiudiziale secondo il CCEO non cโรจ la presenza degli Assessori, ma รจ invece obbligatoria quella del Promotore di giustizia.
133. La sessione di notifica dellโaccusa e delle prove si deve svolgere con la presenza obbligatoria del Promotore di giustizia e del Notaio.
134. Secondo il can. 1486 ยง 1, 2ยฐ CCEO, la sessione di notifica e conseguentemente la raccolta della difesa va svolta unicamente in discussione orale. Ciรฒ non esclude tuttavia che, per tale discussione, la difesa possa essere consegnata in forma scritta.
135. Si invita a ponderare con particolare attenzione, in base alla gravitร del delitto, se le pene di cui al can. 1426 ยง 1 CCEO siano veramente adeguate per raggiungere quanto previsto dal can. 1401 CCEO. Nella decisione circa la pena da imporre si osservino i cann. 1429[14] e 1430[15] CCEO.
136. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo lโart. 21 ยง 2, 1ยฐ SST, sono abrogati i divieti di cui al can. 1402 ยง 2 CCEO. Pertanto, egli potrร imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo della CDF richiesto dal medesimo art. 21 ยง 2, 1ยฐ SST.
137. Per stendere il decreto penale valgono i medesimi criteri indicati ai nn. 119-126.
138. La notifica, poi, avverrร nei termini del can. 1520 CCEO e deve constare in debita forma.
139. Per tutto quanto non si รจ detto nei numeri precedenti, si faccia riferimento a quanto scritto per il processo extragiudiziale secondo il CIC, anche nellโeventuale svolgimento del processo in CDF.
e/ Il decreto penale ricade sotto il segreto di ufficio?
140. Come giร richiamato (cf n. 47), gli atti processuali e la decisione si trovano sotto il segreto di ufficio. Bisogna costantemente richiamare a questo tutti gli intervenuti nel processo, a qualunque titolo.
141. Il decreto va notificato integralmente allโaccusato. La notifica va fatta al suo procuratore, se egli se ne รจ avvalso.
VII. Che cosa puรฒ succedere quando finisce una procedura penale?
142. Secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilitร che spettano a chi รจ intervenuto come parte nella procedura stessa.
143. Se vi รจ stata la procedura secondo lโart. 21 ยง 2, 2ยฐ SST, trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso รจ inappellabile (cf cann. 333 ยง 3 CIC e 45 ยง 3 CCEO).
144. Se vi รจ stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilitร di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullitร , la restitutio in integrum e lโappello.
145. Secondo lโart. 20, 1ยฐ SST, lโunico Tribunale di seconda istanza che si puรฒ adire รจ quello della CDF.
146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che lโart. 28, 2ยฐ SST modifica i termini di presentazione dellโappello, imponendo il termine perentorio di un mese, da contarsi secondo quanto disposto dai cann. 202 ยง 1 CIC e 1545 ยง 1 CCEO.
147. Se vi รจ stato un processo penale extragiudiziale, รจ data la possibilitร di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai cann. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cf punto VIII).
148. Appelli e ricorsi, secondo i cann. 1353 CIC, e 1319 e 1487 ยง 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena.
149. Poichรฉ la pena รจ sospesa e si รจ ritornati in una fase analoga a quella preprocessuale, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalitร di cui ai nn. 58-65.
VIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?
150. La Legge prevede modalitร differenti, secondo i Codici.
a/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?
151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la riforma allโautore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica.
152. Lโautore, secondo il can. 1735 CIC, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda puรฒ rispondere correggendo il proprio decreto (ma, prima di procedere in tal caso, รจ bene consultarsi immediatamente con la CDF), o respingendo la domanda. Ha anche facoltร di non rispondere in alcun modo.
153. Contro il decreto corretto, il respingimento della domanda o il silenzio dellโautore, il ricorrente puรฒ rivolgersi alla CDF direttamente o tramite lโautore del decreto (cf can. 1737 ยง 1 CIC) o tramite procuratore, nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 ยง 2 CIC[16].
154. Se il ricorso gerarchico รจ stato presentato allโautore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere alla CDF (cf can. 1737 ยง 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso รจ stato presentato direttamente in CDF), lโautore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerร circa lโesito dellโesame del ricorso.
b/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale?
155. Il CCEO prevede una procedura piรน semplice rispetto al CIC. Infatti, il can. 1487 ยง 1 CCEO prevede unicamente che il ricorso venga inviato alla CDF entro dieci giorni utili dalla notifica.
156. Lโautore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerร circa lโesito dellโesame del ricorso. Tuttavia, se si tratta dellโOrdinario, dovrร prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.
IX. Cโรจ qualcosa che bisogna tenere sempre presente?
157. Fin da quando si ha la notitia de delicto, lโaccusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. LโOrdinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilitร , dovrร scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dallโOratore. Essa andrร consegnata alla CDF, accompagnata dal votum dellโOrdinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederร allโinoltro e โ se il Santo Padre accetterร lโistanza โ trasmetterร allโOrdinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica allโOratore.
158. Per tutti gli atti amministrativi singolari emanati o approvati dalla CDF รจ data facoltร di ricorso ex art. 27 SST[17]. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilitร , deve determinare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in factosulle quali si basa. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato.
159. Se una Conferenza episcopale ha giร provveduto a scrivere le proprie linee guida in merito al trattamento dei casi di abuso sessuale di minori, rispondendo allโinvito fatto dalla CDF nel 2011, questo testo dovrร essere tenuto presente.
160. Capita talvolta che la notitia de delicto riguardi un chierico giร deceduto. In tal caso, non puรฒ essere attivato alcun tipo di procedura penale.
161. Se un chierico segnalato muore durante lโindagine previa, non sarร possibile aprire una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque allโOrdinario o al Gerarca di darne ugualmente informazione alla CDF.
162. Se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato alla CDF.
163. Se, in fase di indagine previa, un chierico accusato ha perso tale stato canonico in seguito a concessione di dispensa o a pena imposta in altra procedura, lโOrdinario o il Gerarca valuti se sia opportuno condurre a termine lโindagine previa, a fini di caritร pastorale e per esigenze di giustizia nei confronti delle presunte vittime. Se ciรฒ poi avviene a processo penale giร avviato, essa potrร comunque essere condotta a termine, se non altro ai fini di definire la responsabilitร nellโeventuale delitto e di imporre eventuali pene. Va infatti ricordato che, nella definizione di delictum gravius, conta che lโaccusato fosse chierico al tempo dellโeventuale delitto, non al tempo della procedura.
164. Fatto salvo quanto previsto dallโIstruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019, lโautoritร ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e lโaccusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.
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Questo Vademecum non pretende di sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrร rendere il debito servizio alla veritร e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di delicta graviora in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale.
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[1] Art. 7 SST – ยง 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, lโazione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in ventโanni. ยง 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 ยง 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 ยง 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui allโart. 6 ยง 1, 1ยฐ, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.
[2] Art. 24 SST – ยง 1. Nelle cause per i delitti di cui allโart. 4 ยง 1, il Tribunale non puรฒ rendere noto il nome del denunciante, nรฉ allโaccusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso. ยง 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilitร del denunciante. ยง 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.
[3] Art. 8 SST – ยง 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti [โฆ] in ragione della connessione della persona e della complicitร .
[4] Can. 1428 CIC – ยง 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere lโistruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. ยง 2. Il Vescovo puรฒ approvare allโincarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Can. 1093 CCEO – ยง 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere lโistruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio. ยง 2. Il Vescovo eparchiale puรฒ ammettere allโufficio di uditore dei fedeli cristiani, che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.
[5] Can. 1722 CIC – LโOrdinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertร dei testimoni e garantire il corso della giustizia, puรฒ [โฆ] allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia [โฆ]. Can. 1473 CCEO – Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertร dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca puรฒ [โฆ] impedire allโimputato lโesercizio dellโOrdine sacro, dellโufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la divina Eucaristia [โฆ].
[6] Can. 1339 CIC – ยง 1. LโOrdinario puรฒ ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nellโoccasione prossima di delinquere, o sul quale dallโindagine fatta cada il sospetto grave dโaver commesso il delitto. ยง 2. Puรฒ anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente lโordine. ยง 3. Dellโammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nellโarchivio segreto della curia. Can. 1340 ยง 1 CIC: La penitenza che puรฒ essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietร o di caritร da farsi. Can. 1427 CCEO – ยง 1: Salvo restando il diritto particolare, la riprensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo perรฒ che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera. ยง 2. Bisogna guardarsi affinchรฉ nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto รจ necessario, allโinfamia del reo.
[7] Art. 21 ยง 2, 2ยฐ SST – Alla Congregazione per la Dottrina della Fede รจ lecito: [โฆ] 2ยฐ deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi piรน gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltร di difendersi.
[8] Can. 1483 CIC – Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l’avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.
[9] Ex analogia can. 1527 CIC – ยง 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
[10] Ex analogia can. 1572 CIC – Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l’onestร della persona; 2) se la testimonianza รจ fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.
[11] Can. 1336 CIC – ยง 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge puรฒ eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestร , dell’ufficio, dell’incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltร , di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullitร ; 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale.
[12] Can. 1337 CIC – ยง 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio puรฒ essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l’ingiunzione di dimorarvi puรฒ essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi. ยง 2. Per infliggere l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, รจ necessario che vi sia il consenso dell’Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 CIC – ยง 1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336 ยง 1, 2ยฐ e 3ยฐ, non si applicano mai a potestร , uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltร , grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestร del superiore che costituisce la pena. ยง 2. Non si puรฒ privare alcuno della potestร di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si puรฒ privare dei gradi accademici. ยง 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336 ยง 1, 3ยฐ, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335.
[13] Can. 54 CIC – ยง 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all’esecutore, ha effetto dal momento dell’esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autoritร di colui che emette il decreto. ยง 2. Il decreto singolare, per poterne urgere l’osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 CIC – Fermo restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui รจ destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti. Can. 56 CIC – Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale รจ destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusรฒ di sottoscrivere.
[14] Can. 1429 CCEO – ยง 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio puรฒ colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una societร di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non puรฒ colpire se non i chierici ascritti a un’eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata. ยง 2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all’emendamento di chierici di piรน eparchie.
[15] Can. 1430 CCEO – ยง 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestร , gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltร , le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestร dellโautoritร che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. ยง 2. Non puรฒ esserci la privazione della potestร di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; cosรฌ pure non puรฒ esserci la privazione dei gradi accademici.
[16] Can. 1737 ยง 2 CIC – Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che [โฆ] decorrono a norma del can. 1735.
[17] Art. 27 SST – Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimitร , eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui allโart. 123 della Costituzione Apostolica โPastor bonus.
