Tutorial WeCa – Come gestire le foto dei minori in rete?

Data:

- Pubblicitร  -

Le immagini possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un soggetto identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche. La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi puรฒ integrare un โ€œtrattamentoโ€ di dati personali e potrebbe anche riguardare informazioni โ€œsensibiliโ€, per le quali sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 2, lett. d, del codice della privacy, secondo il quale รจ sensibile il dato idoneo a rivelare le convinzioni religiose o lโ€™adesione ad organizzazioni di carattere religioso).

Il collegamento di una determinata persona fisica con un ente ecclesiastico costituisce un dato sensibile, in quanto idoneo a rivelare le convinzioni religiose ovvero, quantomeno, lโ€™adesione ad organizzazioni di carattere religioso (art. 4, lett. โ€œdโ€, d.lgs. 196/2003).

Ne consegue che per lโ€™inserimento di tali dati in un sito internet, realizzandosi una ipotesi di diffusione al di fuori della confessione religiosa, occorre adempiere alle prescrizioni stabilite dal codice della privacy per il trattamento di dati sensibili.

Sulla base di tale inquadramento, con riferimento specifico alla pubblicazioni sul sito di una parrocchia di fotografie, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

a) la possibilitร  di effettuare fotografie per un uso cd. โ€œinternoโ€ allโ€™ente ecclesiastico (ad esempio relative ad attivitร  che si svolgono nellโ€™oratorio in occasione di feste e gite parrocchiali) non richiede lโ€™acquisizione del consenso della persona fotografata. Il Garante della privacy, in una vicenda similare, ha infatti precisato che โ€œlโ€™uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacyโ€, specificando che trattasi โ€œdi immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicaleโ€ (comunicato stampa del 17 dicembre 2003);

- Pubblicitร  -

b) qualora le fotografie vengano destinate a diffusione (ad esempio tramite internet) o comunicate sistematicamente a terzi (ad esempio su un giornalino parrocchiale), si debbono rispettare le disposizioni in materia di privacy (cfr. Garante privacy, Newsletter, 10-23 gennaio 2005 e provvedimento 12 marzo 2003 in www.garanteprivacy.it). Ciรฒ comporta che il soggetto titolare del trattamento deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dallโ€™art. 13 del codice della privacy, allโ€™atto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso lโ€™interessato. Dovrร  essere inoltre raccolto il previo consenso della persona, scritto nel caso di dati sensibili. Dovranno, quindi, essere rispettate le autorizzazioni del garante e rispettate le misure di sicurezza per il trattamento. In ogni caso, vanno rispettate, tra le altre, le norme relative, in particolare, alla liceitร , correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalitร  lecite e allโ€™esercizio dei diritti di accesso dellโ€™interessato.

Inoltre, la raccolta, la comunicazione e lโ€™eventuale diffusione di immagini deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertร  fondamentali degli interessati, potendosi utilizzare lโ€™immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dallโ€™ordinamento (v. art. 10 del codice civile).

Debbono, poi essere considerate le garanzie previste per lโ€™esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto dโ€™autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dellโ€™immagine sia giustificata โ€œdalla notorietร  o dallโ€™ufficio pubblico coperto, da necessitร  di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione รจ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblicoโ€ e vietano, comunque, lโ€™esposizione o la messa in commercio qualora rechi โ€œpregiudizio allโ€™onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattataโ€ (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Con riguardo, poi, alle fotografie relative ai minori, si debbono richiamare gli specifici interventi in materia da parte del Garante della privacy (v. documento 6 maggio 2004) in materia di diritto di cronaca e rispetto delle persone, con riguardo al trattamento effettuato per finalitร  giornalistiche.

Con lโ€™entrata in vigore del nuovo regolamento europeo per la tutela della privacy, i maggiori dei 16 anni possono dare il proprio consenso alla gestione delle immagini, mentre per i minori di 16 anni vale come sempre il consenso dato dai genitori.

A cura dell’Avv. Carlo Acquaviva

Altri Articoli
Related

Liturgia della Parola in LIS di giovedรฌ 25 dicembre 2025

Le letture della Notte di Natale in LIS (Lingua...

Commento al Vangelo del 25 Dicembre 2025 โ€“ Sussidio Avvento CEI – Messa della Notte

ยซUn bambino รจ nato per noiยป (Is 9,1-6) Tutta la...

p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 22 Dicembre 2025

Il commento al Vangelo del giorno a cura di...

padre Ezio Lorenzo Bono – Commento al Vangelo di lunedรฌ 22 dicembre 2025

UN CANTO NEL GREMBO I. Cosa succede quando una donna...