Le immagini possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un soggetto identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche. La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi puรฒ integrare un โtrattamentoโ di dati personali e potrebbe anche riguardare informazioni โsensibiliโ, per le quali sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 2, lett. d, del codice della privacy, secondo il quale รจ sensibile il dato idoneo a rivelare le convinzioni religiose o lโadesione ad organizzazioni di carattere religioso).
Il collegamento di una determinata persona fisica con un ente ecclesiastico costituisce un dato sensibile, in quanto idoneo a rivelare le convinzioni religiose ovvero, quantomeno, lโadesione ad organizzazioni di carattere religioso (art. 4, lett. โdโ, d.lgs. 196/2003).
Ne consegue che per lโinserimento di tali dati in un sito internet, realizzandosi una ipotesi di diffusione al di fuori della confessione religiosa, occorre adempiere alle prescrizioni stabilite dal codice della privacy per il trattamento di dati sensibili.
Sulla base di tale inquadramento, con riferimento specifico alla pubblicazioni sul sito di una parrocchia di fotografie, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
a) la possibilitร di effettuare fotografie per un uso cd. โinternoโ allโente ecclesiastico (ad esempio relative ad attivitร che si svolgono nellโoratorio in occasione di feste e gite parrocchiali) non richiede lโacquisizione del consenso della persona fotografata. Il Garante della privacy, in una vicenda similare, ha infatti precisato che โlโuso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacyโ, specificando che trattasi โdi immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicaleโ (comunicato stampa del 17 dicembre 2003);
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b) qualora le fotografie vengano destinate a diffusione (ad esempio tramite internet) o comunicate sistematicamente a terzi (ad esempio su un giornalino parrocchiale), si debbono rispettare le disposizioni in materia di privacy (cfr. Garante privacy, Newsletter, 10-23 gennaio 2005 e provvedimento 12 marzo 2003 in www.garanteprivacy.it). Ciรฒ comporta che il soggetto titolare del trattamento deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dallโart. 13 del codice della privacy, allโatto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso lโinteressato. Dovrร essere inoltre raccolto il previo consenso della persona, scritto nel caso di dati sensibili. Dovranno, quindi, essere rispettate le autorizzazioni del garante e rispettate le misure di sicurezza per il trattamento. In ogni caso, vanno rispettate, tra le altre, le norme relative, in particolare, alla liceitร , correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalitร lecite e allโesercizio dei diritti di accesso dellโinteressato.
Inoltre, la raccolta, la comunicazione e lโeventuale diffusione di immagini deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertร fondamentali degli interessati, potendosi utilizzare lโimmagine altrui nei modi e nei casi consentiti dallโordinamento (v. art. 10 del codice civile).
Debbono, poi essere considerate le garanzie previste per lโesposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto dโautore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dellโimmagine sia giustificata โdalla notorietร o dallโufficio pubblico coperto, da necessitร di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione รจ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblicoโ e vietano, comunque, lโesposizione o la messa in commercio qualora rechi โpregiudizio allโonore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattataโ (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).
Con riguardo, poi, alle fotografie relative ai minori, si debbono richiamare gli specifici interventi in materia da parte del Garante della privacy (v. documento 6 maggio 2004) in materia di diritto di cronaca e rispetto delle persone, con riguardo al trattamento effettuato per finalitร giornalistiche.
Con lโentrata in vigore del nuovo regolamento europeo per la tutela della privacy, i maggiori dei 16 anni possono dare il proprio consenso alla gestione delle immagini, mentre per i minori di 16 anni vale come sempre il consenso dato dai genitori.
A cura dell’Avv. Carlo Acquaviva
