In data 14 luglio 2023, è pervenuta a questo Dicastero una lettera di S.E. Mons. José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, contenente alcune domande riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive.

Dopo uno studio al riguardo, questo Dicastero ha risposto nel seguente modo.

Risposte del Dicastero a S.E. Mons. Negri

Le seguenti risposte ripropongono, in buona sostanza, i contenuti fondamentali di quanto, già in passato, è stato affermato in materia da questo Dicastero1.

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1. Un transessuale può essere battezzato?

Un transessuale – che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento chirurgico di riattribuzione di sesso – può ricevere il battesimo, alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il Battesimo.

Nel contempo, occorre considerare quanto segue, specialmente quando vi sono dei dubbi sulla situazione morale oggettiva in cui si trova una persona, oppure sulle sue disposizioni soggettive verso la grazia.

Nel caso del Battesimo, la Chiesa insegna che, quando il sacramento viene ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale. Il Catechismo afferma: «Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, è indelebile; essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa»2.

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San Tommaso d’Aquino insegnava, infatti, che quando l’impedimento alla grazia scompare, in qualcuno che ha ricevuto il Battesimo senza le giuste disposizioni, il carattere stesso «è una causa immediata che dispone ad accogliere la grazia»3. Sant’Agostino di Ippona richiamava questa situazione dicendo che, anche se l’uomo cade nel peccato, Cristo non distrugge il carattere ricevuto da questi nel Battesimo e cerca (quaerit) il peccatore, nel quale è impresso questo carattere che lo identifica come sua proprietà4.

Così possiamo comprendere perché Papa Francesco ha voluto sottolineare che il battesimo «è la porta che permette a Cristo Signore di stabilirsi nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero»5. Questo implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa»6.

Allora, anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di una persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia, non si deve mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore incondizionato di Dio, capace di generare anche col peccatore un’alleanza irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì imprevedibile. Ciò vale persino quando nel penitente non appare in modo pienamente manifesto un proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta «non pregiudica l’autenticità del proposito»7. In ogni caso, la Chiesa dovrà sempre richiamare a vivere pienamente tutte le implicazioni del battesimo ricevuto, che va sempre compreso e dispiegato all’interno dell’intero cammino dell’iniziazione cristiana.

2. Un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo?

A determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale.

3. Un transessuale può essere testimone di un matrimonio?

Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio.

4. Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero in affitto?

Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica (cf. can. 868 § 1, 2 o CIC; can. 681, § 1, 1o CCEO).

5. Una persona omoaffettiva e che convive può essere padrino di un battezzato?

A norma del can. 874 § 1, 1o e 3o CIC, può essere padrino o madrina chi ne possegga l’attitudine (cf. 1o) e «conduce una vita conforme alla fede e all’incarico che assume» (3o; cf. can. 685, § 2 CCEO). Diverso è il caso in cui la convivenza di due persone omoaffettive consiste, non in una semplice coabitazione, bensì in una stabile e dichiarata relazione more uxorio, ben conosciuta dalla comunità.

In ogni caso, la debita prudenza pastorale esige che ogni situazione sia saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del battesimo e soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare, poiché necessaria per la salvezza8.

Nello stesso tempo, occorre considerare il valore reale che la comunità ecclesiale conferisce ai compiti di padrino e madrina, il ruolo che questi hanno nella comunità e la considerazione da loro mostrata nei confronti dell’insegnamento della Chiesa. Infine, è da tenere in conto anche la possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare a farsi garante della corretta trasmissione al battezzando della fede cattolica, sapendo che si può comunque assistere il battezzando, durante il rito, non solo come padrino o madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto battesimale.

6. persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio?

Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una persona omoaffettiva e che convive di essere testimone di un matrimonio.

1 Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota riservata circa alcune questioni canoniche inerenti al transessualismo (21 dicembre 2018), Città del Vaticano, Sub secreto pontificio.
2 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1121.
3 SAN TOMMASO D’AQUINO, I Sent IV, 4,3,2,3: “est inmediata causa disponens ad gratiam”; IDEM, Summa Theologiae, III, q. 69 a. 9 ad 1: “Et sic omnes induunt Christum per configurationem characteris, non autem per conformitatem gratiae” (“E in questo senso tutti si rivestono di Cristo mediante la configurazione a lui con il carattere, non già con la grazia”).
4 Cf. SANT’AGOSTINO DI IPPONA, Sermo ad Caesariensis Ecclesiae Plebem, 2; PL 43, 691-692: “Nunc vero ipse desertor, characterem fixit imperatoris sui. Deus et Dominus noster Jesus Christus quaerit desertorem, delet erroris criminem, sed non exterminat suum characterem”.
5 FRANCESCO, Udienza generale (11 aprile 2018), disponibile online in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180411_udienza- generale.html].
6 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, sull’annunzio del vangelo nel mondo attuale (24 novembre 2013), n. 47.
7 GIOVANNI PAOLO II, Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica (22 marzo 1996), 5: Insegnamenti XIX, 1 [1996], 589.
8 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1277.

Fonte: documenti della Congregazione per la dottrina della fede.