LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI ยซMOTU PROPRIOยป
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
โDe concordia inter Codicesโ
CON LA QUALE VENGONO MUTATE
ALCUNE NORME DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
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A motivo della costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici, mi sono reso conto di alcuni punti non in perfetta armonia tra le norme del Codice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
I due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dallโaltra, peculiaritร proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. ร tuttavia necessario che anche nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, specialmente nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti rispettivamente alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale.
[ads2]Ciรฒ si verifica in modo particolare ai nostri giorni, nei quali la mobilitร della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini. Questa nuova situazione genera molteplici questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con norme appropriate. Occorre ricordare che i fedeli orientali hanno lโobbligo di osservare il proprio rito ovunque essi si trovino (cfr CCEO can. 40 ยง 3; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 6) e, di conseguenza, lโautoritร ecclesiastica competente ha la grave responsabilitร di offrire loro i mezzi adeguati perchรฉ possano adempiere tale obbligo (cfr CCEO can. 193 ยง 1; CIC can. 383 ยงยง 1-2; Esort. ap. postsin. Pastores gregis, 72). Lโarmonizzazione normativa รจ certamente uno dei mezzi che gioverร a promuovere lo sviluppo dei venerabili riti orientali (cfr CCEO can. 39), permettendo alle Chiese sui iuris di agire pastoralmente nel modo piรน efficace.
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Bisogna tuttavia tenere presente la necessitร di riconoscere le particolaritร disciplinari del contesto territoriale in cui avvengono i rapporti inter-ecclesiali. NellโOccidente, prevalentemente latino, occorre trovare un giusto equilibrio tra la tutela del Diritto proprio della minoranza orientale e il rispetto della storica tradizione canonica della maggioranza latina, in modo da evitare indebite interferenze e conflitti e promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunitร cattoliche presenti in un dato territorio.
Un ulteriore motivo per integrare la normativa del CIC con esplicite disposizioni parallele a quelle esistenti nel CCEO รจ lโesigenza di meglio determinare i rapporti con i fedeli appartenenti alle Chiese orientali non cattoliche, ora presenti in numero piรน rilevante nei territori latini.
Si deve infine rilevare che anche la dottrina canonica ha fatto notare alcune discrepanze tra i due Codici, indicando, con sostanziale convergenza, quali fossero i punti problematici e come renderli concordi.
Lโobiettivo delle norme introdotte con il presente Motu Proprio รจ quello di raggiungere una disciplina concorde che offra certezza nel modo di agire pastorale nei casi concreti.
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per mezzo di una Commissione di esperti in Diritto canonico orientale e latino, ha identificato le questioni principalmente bisognose di adeguamento normativo, elaborando un testo inviato a una trentina di Consultori ed esperti in tutto il mondo, nonchรฉ alle Autoritร degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha approvato un nuovo testo.
Tutto ciรฒ considerato, dispongo ora quanto segue:
Art. 1. Il can. 111 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente, che include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:
ยง1 Con la ricezione del battesimo รจ ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che, se manca il comune accordo, รจ ascritto alla Chiesa sui iuris, cui appartiene il padre.
ยง2 Se poi soltanto uno dei genitori รจ cattolico, รจ ascritto alla Chiesa alla quale il genitore cattolico appartiene.
ยง3 Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di etร , puรฒ liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa sui iuris; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrร scelto.
Art. 2. Il can. 112 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente, che include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:
ยงl. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un’altra Chiesa sui iuris:
1ยฐ chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica;
2ยฐ il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa sui iuris dell’altro coniuge; sciolto perรฒ il matrimonio, puรฒ ritornare liberamente alla Chiesa latina;
3ยฐ i figli di quelli, di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di etร e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a un’altra Chiesa sui iuris; raggiunta perรฒ questa etร , i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina.
ยง2. L’usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di unโaltra Chiesa sui iuris, non comporta l’ascrizione alla medesima Chiesa.
ยง3. Ogni passaggio ad altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione fatta alla presenza dell’Ordinario del luogo della medesima Chiesa o del parroco proprio oppure del sacerdote delegato da uno di essi e di due testimoni, a meno che un rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente; e si annoti nel libro dei battezzati.
Art. 3. Il paragrafo secondo del can. 535 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
ยง2. Nel libro dei battezzati si annoti anche l’ascrizione a una Chiesa sui iuris o il passaggio ad altra Chiesa, nonchรฉ la confermazione e tutto ciรฒ che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all’adozione, all’ordine sacro e alla professione perpetua emessa in un istituto religioso; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
Art. 4. Il secondo capoverso del primo paragrafo del can. 868 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
ยง1. 2ยฐ che vi sia la fondata speranza che sarร educato nella religione cattolica fermo restando il ยง3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.
Art. 5. Il can. 868 CIC avrร dโora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
ยง3. Il bambino di cristiani non cattolici รจ lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.
Art. 6. Il can. 1108 CIC avrร dโora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
ยง3. Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica.
Art. 7. Il can. 1109 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
L’Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall’ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell’ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purchรฉ almeno una delle due parti sia ascritta alla Chiesa latina.
Art. 8. Il primo paragrafo del can. 1111 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
ยง1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltร anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 ยง 3.
Art. 9.Il primo paragrafo del can. 1112 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
ยง1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, puรฒ delegare dei laici perchรฉ assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 ยง 3.
Art. 10. Il can. 1116 CIC avrร dโora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
ยง3. In aggiunta a quanto stabilito dal ยง 1, nn. 1 e 2, l’Ordinario del luogo puรฒ conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltร di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedano, e purchรฉ nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l’autoritร competente della Chiesa non cattolica interessata.
Art. 11. Il primo paragrafo del can. 1127 CIC รจ integralmente sostituito dal testo seguente:
ยง1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione รจ necessaria solo per la liceitร ; per la validitร , invece, si richiede l’intervento di un sacerdote, salvo quant’altro รจ da osservarsi a norma del diritto.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su LโOsservatore Romano e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 31 maggio dellโanno 2016, quarto del Nostro Pontificato.
FRANCISCUS PP.
