Motu Proprio di Papa Francesco – 11 luglio 2013

Data:

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LETTERA APOSTOLICAย 
IN FORMA DIย ย ยซMOTU PROPRIOยป

DEL SOMMO PONTEFICEย 
FRANCESCO

SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
DELLO STATO DELLA CITTร€ DEL VATICANO
IN MATERIA PENALE

ย 

Ai nostri tempi il bene comune รจ sempre piรน minacciato dalla criminalitร  transnazionale e organizzata, dallโ€™uso improprio del mercato e dellโ€™economia, nonchรฉ dal terrorismo.

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รˆ quindi necessario che la comunitร  internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalitร , favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresรฌ a nome e per conto dello Stato della Cittร  del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attivitร  criminose che minacciano la dignitร  umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire lโ€™impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma diย Motu Proprioย dispongo che:

1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Cittร  del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

– nella Legge dello Stato della Cittร  del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recanteย Norme complementari in materia penale;

– nella Legge dello Stato della Cittร  del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recanteย Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dellโ€™esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione รจ richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se lโ€™autore si trova nello Stato della Cittร  del Vaticano e non รจ estradato allโ€™estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Cittร  del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dellโ€™ordinamento giuridico relativi allโ€™applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati aiย ยซpubblici ufficialiยป:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonchรฉ coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Cittร  del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilitร  amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Cittร  del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Cittร  del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dallโ€™art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987,ย che approva l’Ordinamento giudiziario dello Stato della Cittร  del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma diย Motu Proprioย venga promulgata mediante la pubblicazione suย Lโ€™Osservatore Romanoย ed entri in vigore il 1ยฐ settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, lโ€™11 luglio dellโ€™anno 2013, primo di Pontificato.

FRANCISCUS

ยฉ Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Sergio Centofandi di Radio Vaticana ne approfondisce gli aspetti

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