CONGREGAZIONE PER LโEDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)
ISTRUZIONE
Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale
Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2], circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullitร del matrimonio, la Congregazione per lโEducazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico.
- Pubblicitร -
Essa incomincia, nel primo punto, con uno sguardo allโattuale presenza delle istituzioni che si occupano dellโinsegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per sottolineare lโimportanza di garantire la qualitร accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.
Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure giร previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate nella suddetta riforma.
Nel terzo punto, vengono proposti alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza, necessari a svolgere le diverse funzioni.
Lโultimo punto dellโIstruzione contiene le norme indirizzate ai rispettivi Gran Cancellieri e Autoritร accademiche delle Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltร di Teologia e delle Universitร Cattoliche.ย ย
La presente Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
1. Lโattuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico
Le Istituzioni che si occupano dellโinsegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa universale sono rappresentate da Facoltร , Istituti ad instar Facultatis, Istituti sui iuris di I e II ciclo e Istituti aggregati e incorporati a Facoltร di Diritto Canonico, erette o approvate dalla Santa Sede.
Queste Istituzioni svolgono da tempo un prezioso servizio ecclesiale[3] , rispondendo a molteplici richieste che ultimamente vanno aumentando. Accogliendo le proposte concrete contenute nei Motu proprio sopra citati, รจ stata fatta una approfondita valutazione del numero, della consistenza accademica e della reale capacitร di tali Istituzioni ecclesiastiche di rispondere alle nuove esigenze[4].
Per quanto riguarda la loro natura e finalitร , le Istituzioni accademiche ecclesiastiche devono aggiornare i rispettivi Statuti, applicando il Decreto Novo Codice, e sottoporli allโapprovazione della Congregazione per lโEducazione Cattolica, che รจ garanzia di qualitร e di riconoscimento dei titoli anche allโesterno della realtร ecclesiale.
I docenti costituiscono la struttura portante delle Istituzioni accademiche. In generale, negli ultimi anni, si registra un loro calo numerico, come pure lโaumento di situazioni nelle quali molti di essi non riescono a dare continuitร perchรฉ impegnati in altri uffici ecclesiastici onerosi o in attivitร ineludibili di consulenza esterna (come, per esempio, nei Tribunali). Per superare questa difficoltร e assicurare la presenza di docenti a tempo pieno, si รจ costretti, in vari casi, a chiedere ai professori di trasferirsi per periodi brevi da altri Istituti.
Circa gli studenti, si nota in generale un calo di iscritti che in talune realtร non riesce ad assicurare una equilibrata vita accademica. La crescente presenza di studenti laici รจ un elemento sicuramente prezioso e stimolante; tuttavia, rispetto al passato, questo fattore aumenta la complessitร nella impostazione e gestione โ soprattutto a causa degli studenti che non provengono dagli studi teologici โ e, per questo, esso richiede una considerazione approfondita.
Anche i piani di studi (durata, impostazione dei corsi preparatori per adempiere i criteri di accesso agli studi di Diritto Canonico come pure dei corsi di secondo ciclo) dovranno essere riconsiderati, soprattutto in ordine agli studenti che non hanno una adeguata formazione filosofico-teologica. In questo contesto, si dovranno regolamentare anche i corsi che si svolgono nella forma di insegnamento a distanza.
La Congregazione per lโEducazione Cattolica accompagna e sostiene le istituzioni nel loro compito primario di garantire la qualitร degli studi di Diritto Canonico, nel preparare i futuri docenti, nellโinvestire di piรน nella ricerca, nel curare le pubblicazioni e nel promuovere convegni e seminari con partecipazione anche esterna. Eโ, infatti, auspicabile una piรน diffusa comunicazione per far conoscere allโesterno il lavoro delle Istituzioni ecclesiastiche e contribuire al dibattito culturale circa i temi propri del Diritto Canonico.
Per raggiungere questi obiettivi, รจ indispensabile valorizzare gli strumenti normativi esistenti, e cioรจ: la Costituzione Apostolica Veritatis gaudium[5], le Ordinationes annesse[6] e il Decreto Novo Codice[7], in cui sono indicati i requisiti per garantire la qualitร dellโinsegnamento del Diritto Canonico, tanto nelle Facoltร e negli Istituti propri quanto nelle Facoltร Teologiche. A tali strumenti normativi si aggiungono le disposizioni emanate dalla presente Istruzione.
2. Persone coinvolte nellโattuazione della recente riforma del diritto processuale
Le nuove disposizioni dei Motu proprio esigono una preparazione differenziata delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici; agli uffici giร previsti dal Codice di Diritto Canonico, la riforma introdotta da Papa Francesco indica, infatti, ulteriori risorse di personale per garantire un adeguato servizio.
Si possono menzionare persone che direttamente o indirettamente intervengono in ambito giudiziario ecclesiale, ai diversi livelli di attivitร connesse con i processi canonici per le cause di nullitร matrimoniale:
– il Vescovo, per il quale il can. 378, ยง 1, n. 5 richiede che ยซabbia conseguito la laurea dottorale o almeno la Licenza in Sacra Scrittura, Teologia o Diritto Canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali disciplineยป[8]. Almeno lโesercizio dellโufficio di giudice nel processus brevior postula nel Vescovo diocesano una reale conoscenza della disciplina canonica sostanziale e processuale matrimoniale: la prudenza dovrebbe consigliare di garantire che alcuni dei partecipanti al processus brevior siano in possesso del grado accademico di Licenza in Diritto Canonico;
– lโistruttore o uditore, per il quale si prevede lโapprovazione del Vescovo Moderatore, che rifulga per dottrina, senza richiedere il titolo accademico (cf. can. 1428, ยง 2 CIC; can. 1093, ยง 2 CCEO);
– lโassessore, per il quale la recente riforma si richiede la perizia nelle scienze giuridiche o umane (cf. can. 1673, ยง 4 CIC; can. 1359, ยง 4 CCEO);
– il moderatore della Cancelleria del Tribunale, che deve essere di ยซintegra reputazione e al di sopra di ogni sospettoยปย (cf. can. 483, ยง 2 CIC; can. 253, ยง 2 CCEO e art. 63 DC[9]);
– il notaioย (cf can. 483, ยง 2 CIC; can. 253, ยง 2 CCEO e art. 63 DC);
– i periti: per la trattazione delle cause di incapacitร psichica ยซmaxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereantยป (art. 205, ยง 2 DC);
– gli avvocati e gli avvocati stabili, per ognuno dei quali si richiede che sia ยซdoctor in iure canonico, vel alioquin vere peritusยป (can. 1483 CIC; cf. can. 1141 CCEO); non si esclude che la normativa che regola lโaccesso allโAlbo degli Avvocati presso un determinato Tribunale o anche solo lโaccesso al patrocinio in un determinato Tribunale richieda il titolo accademico del Dottorato o della Licenza in Diritto Canonico; il can. 1483 CIC e il can. 1141 CCEO infatti determinano solo il minimo richiesto per la qualifica di avvocato. Il Moderatore del Tribunale dovrร verificare accuratamente se lโAvvocato, in mancanza del grado accademico, รจ in possesso della vera perizia forense, che ordinariamente solo il gradoaccademico assicura;
– i consulenti, dei quali allโart. 113, ยง 1 DC e agli articoli 2-5 della Ratio procedendi annessa al Motu proprio, riguardante lโindagine previa alla presentazione del libello di domanda della nullitร . Secondo lโarticolo 3 RP lโindagine ยซsarร affidata a persone ritenute idonee dallโOrdinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canonicheยป. ร opportuno che, almeno nella fase finale di questa indagine, partecipi una persona veramente esperta in diritto matrimoniale canonico, che sia in grado di stabilire se ci siano o meno dei motivi di nullitร .
I consulenti coinvolti nei vari ruoli dei processi della dichiarazione di nullitร del matrimonio possono essere utilmente raggruppati in tre categorie, secondo una corretta e realistica immagine di cerchi concentrici di successive necessarie consulenze sempre piรน approfondite:
– i parroci e altriย ยซdotati di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canonicheยป (art. 3 RP, primo capoverso): si intravedono in questi consulenti coloro che hanno lโoccasione qualificata di un primo approccio con persone potenzialmente interessate alla verifica della nullitร del loro matrimonio; essi potrebbero essere denominati (le denominazioni hanno una certa importanza) consulenti di primo livello;
– i membri di una ยซstruttura stabileยปย (art. 3 RP, secondo capoverso): chierici, religiosi o laici, che operano nei consultori familiari. Questo livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico ha anche lo scopo di precisare se in realtร emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullitร per non avviare in modo azzardato una causa di nullitร ; si tratta di consulenti di secondo livello;
– gli avvocatiย (art. 4 RP): questโultima fase di consulenza, se positiva, si conclude con la presentazione del libello al Tribunale, per la quale lโavvocato aiuta a individuare gli elementi sostanziali e di prova utili, a raccogliere le prove giร disponibili, a sentire, se del caso, il parere dellโaltra parte e a predisporre tutto per lโintroduzione della causa; questi sono i consulenti di terzo livello.
Lโelenco degli uffici non appiattisce su uno stesso livello lo spessore di preparazione richiesto alla varietร delle persone che li devono occupare, ma la diversitร dei ruoli esige una differenziazione di percorsi formativi per le varie categorie indicate. Il loro profilo pastorale e professionale va garantito soprattutto attraverso una adeguata formazione accademica, in relazione ai compiti diversi da svolgere.
3. Prospettive e percorsi formativi
Questa Istruzione conferma la vigente normativa canonica (cf. art. 6 VG e art. 8 OrdVG), secondo la quale solo il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico, conseguito presso una Istituzione di Diritto Canonico eretta o approvata dalla Santa Sede, abilita ad assumere i seguenti uffici: vicario giudiziale (can. 1420, ยง 4 CIC; can. 1086, ยง 4 CCEO), vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, ยง 4 CIC; can. 1086, ยง 4 CCEO), giudice (can. 1421, ยง 3 CIC; can. 1087, ยง 3 CCEO), promotore di giustizia (can. 1435 CIC; can. 1099, ยง 2 CCEO) e difensore del vincolo (can. 1435 CIC; can. 1099, ยง 2 CCEO)[10]. Nulla pertanto si innova in questa Istruzione al riguardo.
La legge ecclesiastica non richiede obbligatoriamente per tutti gli uffici il grado accademico, ma ciรฒ non significa nรฉ che esso sia proibito nรฉ che esso di fatto in alcuni casi sia necessario o conveniente.
ร lasciato alla responsabilitร del Vescovo diocesano (e rispettivamente del Vescovo Moderatore e, per il suo ruolo, del Vicario giudiziale) valutare โ sulla base delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa โ se il titolare di uno degli uffici giudiziari possa svolgere il proprio compito senza il grado accademico in Diritto Canonico, nei casi in cui non รจ richiesto dal diritto il grado accademico obbligatorio.
Per addurre un esempio, si dovrebbe distinguere tra gli assessori del giudice unico, che il can. 1673, ยง 4 CIC auspica (ยซubi fieri possitยป; cf. pure can. 1359, ยง 4 CCEO) e lโistruttore e lโassessore nel processus brevior (cf. cann. 1685-1687, ยง 1 CIC; 1371-1373 CCEO). Mentre i primi potrebbero anche operare ragionevolmente senza il grado accademico, essendo consulenti del giudice unico soprattutto nel fatto, i secondi, invece, dovendo condurre lโunica sessione istruttoria e consigliare il Vescovo diocesano, difficilmente possono svolgere il loro compito in cause anche di media difficoltร , senza possedere il grado accademico.
In questo caso tocca alla prudenza del Vescovo diocesano o, rispettivamente, del Vescovo Moderatore e del Vicario giudiziale, compiere un corretto discernimento. Si tratta di un aspetto della sussidiarietร che la legge impone e verso la quale si deve essere responsabili; i competenti organismi della Santa Sede hanno il doveroso compito di promuovere e supportare questa responsabilitร .
A. Obiettivi generali
Sulla base dellโesperienza dei decenni passati e considerando la realtร in cui vive oggi la Chiesa, la Congregazione per lโEducazione Cattolica, nella sua competenza per la formazione accademica, anche su sollecitazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in stretto accordo con il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con questa Istruzione indica ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Moderatori di un Tribunale interdioecesano, e alle Chiese particolari alcuni obiettivi generali da tenere ben presenti nella prospettiva di preparare il personale adeguato per la prassi giudiziaria:
– considerare le esigenze di una variegata formazione per lโattivitร giudiziaria nei Tribunali ecclesiastici e per lโattivitร preparatoria, almeno di consulenza di terzo livello;
– elaborare norme che offrano ai Vescovi, ai Tribunali e alle Istituzioni accademiche, indicazioni utili per la formazione di coloro che si occupano della consulenza di primo e secondo livello;
– incoraggiare le Istituzioni accademiche a continuare a proporre un modulo equilibrato di curriculum studiorum commisurato anche con queste esigenze formative;
– ordinare le denominazioni sia dei corsi che dei diplomi di riconoscimento;
– individuare forme di contatto tra i nuovi moduli formativi e i corsi accademici per i titoli, cosรฌ che i primi siano destinati non a deprimere gli altri, ma semmai ad incentivarli e a favorirli.
Il compito di assicurare la formazione degli operatori presso i Tribunali ecclesiastici spetta in primo luogo a chi รจ competente per rilasciare i gradi accademici richiesti dal diritto per i diversi uffici o compiti (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Avere Tribunali ecclesiastici dotati di personale sufficiente e ben preparato non รจ un lusso. Il bene delle anime esige una formazione profonda, che รจ compito primordiale delle istituzioni accademiche.
B. Percorsi formativi
Per rispondere allโurgente necessitร di avere un numero maggiore di chierici, laici e religiosi ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato, che siano in grado di sopperire alla scarsitร di personale competente in tantissime diocesi del mondo, si propongono alcuni possibili percorsi formativi.
a) Le Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate. Oltre al percorso formativo per la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico, queste istituzioni erette o approvate dalla Santa Sede possono programmare corsi brevi o anche altri piรน consistenti (anche con il conferimento di un attestato) per operatori pastorali, chiamati ad intervenire nella fase previa del processo della dichiarazione di nullitร del matrimonio o per le figure coinvolte nel processo stesso per le quali non รจ richiesto dalla legge universale canonica il grado accademico o per chi opera in altri settori in cui il Diritto Canonico รจ chiamato in causa. Il conseguimento di un Diploma puรฒ costituire solo titolo perchรฉ il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere alla Santa Sede la dispensa per esercitare gli uffici, per i quali รจ previsto il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico.ย
b) I Dipartimenti di Diritto Canonico. Per rispondere alle esigenze sopra menzionate, soprattutto per la formazione dei consulenti del secondo livello, รจ possibile istituire presso le Facoltร di Teologia un Dipartimento di Diritto Canonico, secondo le norme indicate di seguito in questa Istruzione.
c) Le Cattedre di Diritto Canonico. Nella Facoltร di Teologia esistono giร le Cattedre di Diritto Canonico. Anche presso le Facoltร di Giurisprudenza esistenti nelle Universitร Cattoliche possono essere istituite โCattedreโ di Diritto Canonico finalizzate ad offrire corsi di formazione soprattutto per i consulenti del primo livello. ร auspicabile che le Cattedre di Diritto Canonico cooperino nellโambito della ricerca scientifica con le Facoltร di Giurisprudenza civile delle Universitร statali.
La Congregazione per lโEducazione Cattolica ritiene necessario adeguare le Istituzioni accademiche ecclesiastiche di Diritto Canonico alle nuove esigenze per garantire la qualitร professionale e la serietร di coloro che lavorano presso i Tribunali ecclesiastici, assicurando un adeguato livello della formazione giuridica nella Chiesa. La necessitร di personale ben formato nei diversi ambiti delle scienze canoniche deve incoraggiare i Vescovi ad investire in questo servizio ecclesiale inviando chierici e, se possibile, anche laici a studiare Diritto Canonico.
La riforma processuale voluta da Papa Francesco attira lโattenzione soprattutto sul buon funzionamento dei Tribunali nelle Chiese particolari e sulla qualitร dellโoperato al quale si affida lโaccertamento di uno dei beni piรน preziosi, attinente alla realizzazione della vocazione matrimoniale.
Tuttavia si vuole sottolineare che รจ estremamente urgente avere canonisti ben preparati non solo nel campo matrimoniale, ma anche in molti altri settori della vita ecclesiale, tra i quali il servizio nella amministrazione delle Curie diocesane.
In linea generale, occorre ricordare che, per raggiungere la finalitร di preparare e ยซistruire a fondo [nelle discipline canonistiche] gli studenti, perchรฉ siano formati alla ricerca e all’insegnamento e siano, altresรฌ, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiasticiยป[11], si devono individuare opzioni adeguate che rispondano alle nuove e urgenti esigenze. In questa prospettiva, si stabiliscono le norme qui riportate.
4. Norme
A. Principi generali
I. Criteri per un percorso formativo accademico
In risposta alle nuove esigenze, e, alla luce della riforma del processo matrimoniale, sono da intraprendere iniziative sia di carattere informativo che formativo, tra loro distinte.
Con questa Istruzione, la Congregazione per lโEducazione Cattolica incoraggia le rispettive Istituzioni accademiche ecclesiastiche ad offrire curricoli di studi per la formazione accademica di canonisti e consulenti ben qualificati.
Gli elementi essenziali per un percorso formativo, che devono essere inseriti in uno specifico curricolo o nellโOrdinamento degli studi da parte delle relative istituzioni competenti, sono i seguenti:
1ยฐ criteri definiti di accesso, quali: il titolo di studio richiesto per lโammissione allโUniversitร civile della propria nazione o della regione nella quale la Facoltร si trova; eventuali altri titoli accademici, che sono necessari ed altri requisiti obbligatori per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne[12].
2ยฐ modalitร dโinsegnamento ed apprendimento definita in coerenza con il Qualifications framework (quadro delle qualifiche) della Santa Sede;
3ยฐ curricoli definiti con la descrizione del corso secondo le figure e i compiti professionali e specifici, nonchรฉ le informazioni sul programma, con lโindicazione degli ECTS (il rispettivo carico di lavoro del singolo studente che corrisponde a 30 ECTS, cioรจ a un semestre a tempo pieno);
4ยฐ verifica dellโacquisizione delle relative competenze tramite prove idonee che vengono descritte nel curricolo;
5ยฐ certificazione degli esami;
6ยฐ consegna agli studenti che hanno concluso il percorso formativo del relativo attestato o Diploma, accompagnato dal Diploma supplement.
II. La competenza delle Istituzioni accademiche per i corsi di formazione
La competenza per la formazione accademica dei canonisti e di tutti quelli che svolgono una attivitร nellโambito giudiziario (cf. i successivi artt. 9-19) e dei consulenti (cf. i successivi artt. 20-28) spetta alle rispettive Istituzioni accademiche ecclesiastiche e, salvo quanto stabilito per i ministri dei Tribunali, alle Cattedre di Diritto Canonico, se esistono, nelle Facoltร di Giurisprudenza presso le Universitร Cattoliche.
Una Istituzione accademica che vuole offrire programmi a livello di studi superiori deve essere autorizzata dalla competente autoritร ecclesiastica (cf. i successivi artt. 29-32).
I singoli corsi offerti da una Istituzione non-accademica possono essere riconosciuti a condizione che la rispettiva Istituzione accademica competente garantisca e certifichi il provato livello di studio superiore.
B. Istituzioni accademiche
I. Facoltร di Diritto Canonico e Istituzioni equiparate
Art. 1
La Facoltร di Diritto Canonico, lโIstituto ad instar Facultatis, lโIstituto sui iuris, lโIstituto aggregato, lโIstituto incorporato, canonicamente eretti o approvati dalla Congregazione per lโEducazione Cattolica, hanno il diritto di conferire il gradoaccademico di Licenza e/o Dottorato in Diritto Canonico.
Art. 2
Fermo restando la normativa esistente per gli Istituti aggregati e incorporati, un Istituto aggregato deve avere almeno tre docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico; un Istituto incorporato deve avere almeno quattro docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico. La Facoltร di Diritto Canonico e lโIstituto ad instar Facultatis devono avere un numero minimo di cinque docenti stabili.
II. Dipartimento di Diritto Canonico
Art. 3
ยง 1. Allโinterno di una Facoltร di Teologia puรฒ essere istituito un Dipartimento di Diritto Canonico, con un congruo numero di docenti, come struttura accademica che sviluppa una specifica area di docenza o di ricerca e offre agli studenti un piรน attento aiuto individuale, soprattutto per la formazione dei consulenti del secondo livello.
ยง 2. Lโerezione di un Dipartimento di Diritto Canonico, che abbia almeno un docente stabile oltre al Moderatore, ha bisogno della modifica degli Statuti della Facoltร di Teologia e della relativa approvazione da parte della Congregazione per lโEducazione Cattolica.
Art. 4
ยง 1. Presiede il Dipartimento un Moderatore.
ยง 2. Il Moderatore del Dipartimento deve essere un professore stabile ordinario o straordinario di Diritto Canonico nella Facoltร di Teologia.
ยง 3. Gli altri requisiti e la procedura per la nomina del Moderatore del Dipartimento sono regolati dagli Statuti.
ยง 4. Al Moderatore del Dipartimento, in virtรน delle facoltร abituali delegategli dal Decano, a norma degli Statuti, spetta dirigere le attivitร accademiche del Dipartimento, promuovere lโunitarietร di intenti tra i docenti del Dipartimento e la loro interrelazione sia con la Facoltร di Teologia sia con le strutture accademiche dellโUniversitร nelle quali insegnano.
ยง 5. Il Moderatore del Dipartimento dipende dal Decano della Facoltร e a lui risponde per tutto ciรฒ che riguarda lโesercizio delle sue funzioni.
Art. 5
ยง 1. Gli altri docenti stabili del Dipartimento sono assegnati dalla Facoltร di Teologia.
ยง 2. Il Dipartimento puรฒ avere anche un congruo numero di docenti incaricati, assistenti e altri collaboratori necessari.
ยง 3. Se un docente incaricato non puรฒ essere assunto stabilmente, si deve assicurare che egli disponga di un tempo sufficiente per dedicarsi al relativo corso.
ยง 4. Un requisito necessario per un docente nel Dipartimento di Diritto Canonico รจ il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico.
ยง 5. Un requisito necessario per un assistente nel Dipartimento di Diritto Canonico รจ il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico.
III. Cattedra di Diritto Canonico
Art. 6
Con lโespressione โCattedra di Diritto Canonicoโ si intende che un corso di tale disciplina sia insegnato da un professore stabile ordinario o almeno straordinario, dotato del grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico.
Art. 7
Nel primo ciclo in una Facoltร di Teologia รจ richiesto almeno un docente stabile per la docenza e la ricerca del Diritto Canonico.
Art. 8
ยง 1. Il Diritto Canonico dovrebbe far parte della docenza e della ricerca anche in una Facoltร di Giurisprudenza civile in una Universitร Cattolica.
ยง 2. Nei termini in cui sia consentito dalla relativa legislazione statale, dovrebbe essere inserito nellโordinamento degli studi un corso di Diritto Canonico, almeno come materia opzionale.
ยง 3. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cf. can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autoritร propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa[13].
ยง 4. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al piรน alto ordine didattico, a seconda di quanto รจ precisato negli Statuti, hanno bisogno del nulla osta della Santa Sede[14].
C. Programmi di formazione
I. Licenza e Dottorato in Diritto Canonico, Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, altri corsi accademici in Diritto Canonico
1. Formazione per il conseguimento della Licenza e del Dottorato in Diritto Canonico
Art. 9[15]
Il curricolo degli studi di una Facoltร di Diritto Canonico comprende:
a) il primo ciclo, da protrarsi per quattro semestri o due anni (120 ECTS), per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che giร hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica allo studio delle istituzioni di Diritto Canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione canonistica superiore;
b) il secondo ciclo, che deve protrarsi per sei semestri o un triennio (180 ECTS), dedicato allo studio piรน profondo dellโOrdinamento canonico in tutte le sue espressioni, normative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi, e principalmente dei Codici della Chiesa latina o delle Chiese orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magistrali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini;
c) il terzo ciclo, nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso lโelaborazione della dissertazione dottorale.
Art. 10
ยง 1. LโOrdinamento degli studi per il secondo ciclo deve stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.
ยง 2. Se le necessitร locali o personali lo consigliano, fra i corsi opzionali si puรฒ prevedere un percorso che consenta agli studenti maggiori abilitร nel campo giudiziario oppure altri percorsi, per esempio per la docenza.
Art. 11
LโOrdinamento degli studi per il terzo ciclo puรฒ prevedere che il perfezionamento della formazione scientifica, oltre alla dissertazione dottorale, si svolga con un programma di studi di specializzazione in Giurisprudenza (almeno 60 ECTS) per coloro che sono destinati ai Tribunali ecclesiastici o di specializzazione in altre discipline di Diritto Canonico, secondo le necessitร della Chiesa particolare o universale.
2. Formazione per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale
Art. 12
ยง 1. La Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate possono prevedere un curricolo di studio per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.
ยง 2. Tale Diploma non รจ titolo che abilita agli uffici che la normativa canonica riserva a coloro che hanno conseguito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Esso puรฒ costituire solo titolo perchรฉ il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa per assumere chi ha ottenuto il Diploma ad esercitare gli uffici di cui sopra, che sarร concessa o negata tenendo presenti la normativa canonica, la situazione del Tribunale e tutte le circostanze di fatto (cf. can. 90, ยง 1 CIC; can. 1536, ยง 1 CCEO).
Art. 13
ยง 1. LโOrdinamento degli studi deve prevedere un corso dedicato allo studio di diritto matrimoniale e di diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini.
ยง 2. Il programma di studi deve comprendere, al minimo, il Libro I, il Libro IV, parte I, tit. VII, e il Libro VII del CIC oppure il tit. XVI, capp. VII, i titt. XIX-XXI, i titt. XXIV-XXVI, i titt. XXIX e XXX CCEO; inoltre tutti gli altri documenti riguardanti il matrimonio e i processi.
ยง 3. La formazione per il conseguimento di un Diploma dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).
Art. 14
LโOrdinamento degli studi puรฒ prevedere anche altri corsi del ciclo della Licenza in Diritto Canonico, per conseguire una formazione piรน completa.
Art. 15
Una parte dei corsi puรฒ essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se lโOrdinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per lโEducazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[16].
Art. 16
Coloro che hanno intrapreso questa formazione possono proseguire gli studi di Diritto Canonico iscrivendosi al secondo ciclo, salvo quanto previsto dallโart. 9, lett. a). A loro saranno riconosciuti i singoli crediti dei precedenti studi canonistici.
3. Formazione per alcune attivitร nellโambito giudiziario
Art. 17
ยง 1. La Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate hanno la competenza di formare anche gli altri operatori dei Tribunali ecclesiastici, per i quali il diritto non prevede come requisito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (Vescovo, istruttore/uditore, assessore, moderatore della Cancelleria del Tribunale, notaio, perito).
ยง 2. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare.
Art. 18
LโOrdinamento degli studi per questo livello deve prevedere un corso dedicato allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Art. 19
LโOrdinamento degli studi puรฒ anche prevedere altri corsi complementari.
II. Formazione dei consulenti
1. Consulenti di primo livello: parroci e altri in ambito parrocchiale
Art. 20
ยง 1. La Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltร di Teologia e nella Facoltร di Giurisprudenza civile nella Universitร Cattolica ha la competenza di formare i consulenti del primo livello ai quali i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto spirituale e giuridico, circa la validitร del vincolo matrimoniale.
ยง 2. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare.
Art. 21
ยง 1. Per assicurare che gli studenti del primo ciclo in una Facoltร di Teologia e in un Istituto Teologico affiliato abbiano una conoscenza sufficiente del Diritto Canonico, sarร stabilita una durata minima di almeno tre semestri (almeno 9 ECTS) di studi del Diritto Canonico, dedicando almeno un semestre al Diritto Matrimoniale e Processuale (almeno 3 ECTS). Con gli adattamenti del caso, i medesimi criteri si dovranno adottare nellโIstituto Teologico non affiliato, che non rilascia gradi accademici, presente presso un Seminario Maggiore.
ยง 2. In questa prospettiva la Facoltร di Teologia, lโIstituto Teologico affiliato e lโIstituto Teologico non affiliato devono aggiornare i propri Ordinamenti degli studi.
Art. 22
ยง 1. La Cattedra di Diritto Canonico offre per i consulenti del primo livello anche corsi per la formazione permanente, affinchรฉ possano efficacemente consigliare secondo le norme del Diritto Matrimoniale e Processuale.
ยง 2. In cooperazione con altre Cattedre di Teologia, il curricolo puรฒ prevedere anche altri corsi complementari.
2. Consulenti di secondo livello: collaboratori di una struttura stabile
Art. 23
ยง 1. La Facoltร di Teologia, nella quale si trova un Dipartimento di Diritto Canonico, se non esiste una Facoltร di Diritto Canonico o una Istituzione equiparata nella stessa Universitร , ha la competenza di formare i consulenti di secondo livello, ai quali in una struttura stabile i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltร o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa.
ยง 2. Per la loro formazione si offre un Diploma in Consulenza Matrimoniale e Familiare come curricolo di studio, che aiuterร ad un accompagnamento e discernimento pastorale.
ยง 3. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare. Non abilita perรฒ ad essere iscritti allโalbo degli avvocati o al patrocinio, restando salve tutte le normative canoniche e i regolamenti universali, particolari e peculiari che reggono lโiscrizione allโalbo e lโaccesso al patrocinio presso i singoli Tribunali.
Art. 24
ยง 1. LโOrdinamento degli studi deve prevedere corsi dedicati allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, non inferiore a 12 ECTS, corsi dedicati allo studio dei principi della Teologia Matrimoniale e Familiare, Teologia Morale familiare, Spiritualitร coniugale e Teologia pastorale e corsi dedicati allo studio dei principi della psicologia sessuale e familiare, fondata sullโantropologia cristiana.
ยง 2. LโOrdinamento degli studi puรฒ prevedere altri corsi complementari.
ยง 3. LโOrdinamento degli studi prevede anche un elaborato finale e un esame conclusivo del curricolo.
Art. 25
La formazione dei consulenti del secondo livello dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).
Art. 26
Una parte dei corsi puรฒ essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se lโOrdinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per lโEducazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[17].
3. Consulenti di terzo livello: gli avvocati
Art. 27
La Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate hanno la competenza di formare i consulenti di terzo livello, che sono gli avvocati che aiutano, nellโultima fase di consulenza, a introdurre la causa nel Tribunale competente.
Art. 28
ยง 1. Per formare gli avvocati che, a causa delle situazioni locali, eccezionalmente non hanno un grado accademico in Diritto Canonico, ma devono acquisire una autentica perizia forense (cf. can. 1483 CIC; 1141 CCEO), la Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate possono offrire un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.
ยง 2. Tale Diploma non รจ titolo che abilita allโiscrizione allโalbo degli avvocati che la normativa canonica riserva generalmente a coloro che hanno conseguito il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico. Esso piuttosto costituisce titolo perchรฉ il Vescovo Moderatore del Tribunale possa valutare adeguatamente se il candidato รจ vere peritus affinchรฉ possa essere iscritto allโalbo degli avvocati.
ยง 3. LโOrdinamento degli studi deve prevedere un corso dedicato allo studio di diritto matrimoniale e di diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini.
ยง 4. Il programma di studi deve comprendere, al minimo, il Libro I, il Libro IV, parte I, tit. VII, e il Libro VII del CIC oppure il tit. XVI, capp. VII, i titt. XIX-XXI, i titt. XXIV-XXVI, i titt. XXIX e XXX CCEO; inoltre tutti gli altri documenti riguardanti il matrimonio e i processi.
ยง 5. Per coloro che giร hanno un grado accademico in diritto civile, ma non hanno una formazione filosofico-teologica, lโOrdinamento degli studi deve prevedere almeno un corso di ecclesiologia e di teologia sacramentaria generale e matrimoniale.
ยง 6. LโOrdinamento degli studi puรฒ prevedere anche altri corsi del ciclo della Licenza in Diritto Canonico, per arrivare a una formazione piรน completa.
ยง 7. Una parte dei corsi puรฒ essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se lโOrdinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per lโEducazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[18].
ยง 8. La formazione dei consulenti del terzo livello dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).
ยง 9.ย Coloro che hanno frequentato questo corso per diventare consulenti di terzo livello, possono proseguire gli studi del Diritto Canonico, iscrivendosi al ciclo della Licenza in Diritto Canonico, salvo quanto previsto dallโart. 9, lett. a), con il riconoscimento dei singoli crediti di studi canonistici fatti in precedenza.
D. Autorizzazione dei programmi
I. La Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico
Art. 29
Nelle Universitร o Facoltร Ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti per autoritร della Santa Sede[19].
Art. 30
LโOrdinamento degli studi della Facoltร di Diritto Canonico deve definire i requisiti particolari per il conseguimento dei singoli gradi accademici, tenuto conto delle prescrizioni della Congregazione per lโEducazione Cattolica[20].
II. Altri titoli, non conferiti dallโautoritร della Santa Sede
Art. 31
ยง 1. Oltre ai gradi accademici canonici, le Facoltร possono conferire altri titoli, (p.e. Diploma), secondo la diversitร delle Facoltร e lโOrdinamento degli studi nelle singole Facoltร .
ยง 2. A tale scopo รจ necessario:
1ยฐ che la Congregazione per lโEducazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento del rispettivo titolo;
2ยฐ che il rispettivo Ordinamento degli studi stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autoritร della Santa Sede;
3ยฐ che nello stesso Diploma si dichiari che il titolo di grado accademico non รจ conferito per autoritร della Santa Sede.
ยง 3. Il programma di studio per un Diploma corrisponde almeno a un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).
III. Corso di formazione con attestato
Art. 32
ยง 1. Se una Facoltร offre un corso, senza dare un titolo nรฉ per autoritร della Santa Sede nรฉ per autoritร propria, deve certificare con un attestato lo svolgimento del programma formativo e il superamento dei relativi esami.
ยง 2. Affinchรฉ una Istituzione accademica possa offrire un percorso formativo nel senso del ยง 1, ha bisogno della autorizzazione previa del Gran Cancelliere, che la conferisce per iscritto e informa la Congregazione per lโEducazione Cattolica di questo atto, allegando il curricolo di studi.
E. Qualitร delle Istituzioni accademiche
Art. 33
Per rispondere alle nuove esigenze per la formazione dei canonisti e dei vari consulenti, le Istituzioni devono garantire la qualitร accademica per offrire un vero servizio alla Chiesa.
Art. 34
Perciรฒ รจ necessario, che:
1ยฐ i rispettivi Statuti e gli Ordinamenti degli studi siano aggiornati, applicando la normativa ecclesiastica della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e delle Ordinationes ad essa annesse, del Decreto Novo Codice e delle disposizioni della presente Istruzione;
2ยฐ i rispettivi Statuti e gli Ordinamenti degli studi siano sottoposti alla Congregazione per lโEducazione Cattolica per la debita approvazione;
3ยฐ le Istituzione accademiche assicurino la presenza del congruo numero di docenti, previsto dal diritto, che svolgano il loro ufficio a tempo pieno.
Art. 35
Spetta alla Conferenza episcopale o ad altra Assemblea della Gerarchia competente pianificare la presenza (numero e distribuzione) delle Istituzioni accademiche nel territorio. Prima di una eventuale erezione o approvazione di una nuova Facoltร di Diritto Canonico o di una Istituzione equiparata, nonchรฉ dellโeventuale approvazione di una aggregazione o lโincorporazione di un Istituto a una Facoltร di Diritto Canonico, la Congregazione per lโEducazione Cattolica chiede il suo parere.
Art. 36
Quando una Facoltร di Diritto Canonico o una Istituzione equiparata non adempie le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta alla Congregazione per lโEducazione Cattolica, avvertito previamente il Gran Cancelliere e il Decano o Preside, secondo le circostanze e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza episcopale o di altra Assemblea della Gerarchia competente, prendere la decisione circa la sospensione dei diritti accademici, la revoca dellโapprovazione come Facoltร ecclesiastica o Istituzione equiparata o la soppressione dellโIstituzione stessa.
F. Norma finale
Art. 37
Le Facoltร di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate, i Dipartimenti di Diritto Canonico e le Cattedre di Diritto Canonico nelle Facoltร di Teologia e nelle Universitร Cattoliche che vogliono costituire una Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltร di Giurisprudenza devono adeguarsi alla presente Istruzione, con lโinizio dellโanno accademico 2019-2020.
Il Sommo Pontefice FRANCESCO ha approvato la presente Istruzione il 27 aprile 2018 e ne ha autorizzato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per lโEducazione Cattolica, il 29 aprile 2018, V Domenica di Pasqua, festa di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, Patrona dโItalia e dโEuropa.
Giuseppe Card. Versaldi
Prefetto
Angelo Vincenzo Zani
Arciv. tit. di Volturno
Segretario
Allegato
Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti del secondo livello
Filosofia
- Il paradigma della natura umana
- Il paradigma della relazionalitร : alteritร , reciprocitร e riconoscimento
Scienze sociali
- Modelli di famiglia e societร
- Emancipazione femminile
- Trasformazioni delle relazioni coniugali, genitoriali e familiari
Teologia biblica
- Simboli nuziali nella Sacra Scrittura
Teologia dogmatica
- Antropologia teologica: creaturalitร in dialogo
- Il sacramento del matrimonio
- La famiglia come chiesa domestica e la chiesa come famiglia di famiglie
Teologia morale e spirituale
- Persona, relazione e vocazione
- Primato del dono: la logica della gratuitร
- Etica sessuale e delle relazione affettive
- Accogliere una nuova vita
- Discernimento spirituale e morale
- Curare e accompagnare le malattie
- Verso il tramonto
Diritto Canonico (almeno 12 ECTS)
- Diritto matrimoniale sostantivo
– inseparabilitร tra matrimonio naturale e sacramento
– le proprietร del matrimonio
– gli impedimenti
– i vizi e difetti del consenso
– la forma canonica
- Diritto matrimoniale processuale
– i Tribunali della Chiesa
– elementi di diritto processuale
– il processo per la dichiarazione di nullitร del matrimonio
– i casi di scioglimento del matrimonio
Teologia pastorale familiare
- Fidanzamento
- Preparazione al matrimonio
- Vita coniugale e familiare
- Altre forme di unione e โfamiglie feriteโ
Psicologia
- Psicodinamica dei legami familiari
- Psicoterapia della coppia e della famiglia
- Psicologia e morale sessuale
Indice
1. Lโattuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico
2. Persone coinvolte nellโattuazione della recente riforma del diritto processuale
3. Prospettive e percorsi formativi
A. Obiettivi generali
B. Percorsi formativi
4. Norme
A. Principi generali
I.ย Criteri per un percorso formativo accademico
II. La competenza delle Istituzioni accademiche per i corsi di formazione
B. Istituzioni accademiche
I. Facoltร di Diritto Canonico e Istituzioni equiparate
II. Dipartimento di Diritto Canonico
III. Cattedra di Diritto Canonico
C. Programmi di formazione
I. Licenza e Dottorato in Diritto Canonico, Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, altri corsi accademici in Diritto Canonico
1. Formazione per il conseguimento della Licenza e del Dottorato in Diritto Canonico
2. Formazione per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale
3. Formazione per alcune attivitร nellโambito giudiziarioย ย ย ย ย ย ย ย ย ย
II. Formazione dei consulenti
1. Consulenti di primo livello: parroci e altri in ambito parrocchiale
2. Consulenti di secondo livello: collaboratori di una struttura stabile
3. Consulenti di terzo livello: gli avvocati
D. Autorizzazione dei programmi
I. La Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico
II. Altri titoli, non conferiti dallโautoritร della Santa Sede
III. Corso di formazione con attestato
E. Qualitร delle Istituzioni accademiche
F. Norma finale
Allegato. Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti del secondo livello
[1] Franciscus PP., Litterae Apostolicae Motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 augusti 2015, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 958-967. La Ratio procedendi [=RP] รจ riportato alle pp. 967-970.
[2] Franciscus PP., Litterae Apostolicae Motu proprio datae Mitis et misericors Iesus, 15 augusti 2015, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 946-954. La Ratio procedendi [=RP] รจ riportato alle pp. 954-957.
[3] Cf. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 ianuarii 1983, in Acta Apostolicae Sedis 75 (1983) pars II, p. XI.
[4] Cf. Congregazione per lโEducazione Cattolica, Incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto Canonico del mondo cattolico, Roma 20-21 ottobre 2016 in Educatio Catholica 2-3/4 (2016) 9-94.
[5] Franciscus PP., Constitutio Apostolica de studiorum Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis Veritatis gaudium, 8 dicembris 2017 [= VG].
[6] Congregatio de Institutione Catholica, Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam โVeritatis gaudiumโ rite exsequendam, 27 dicembris 2017 [= OrdVG].
[7] Congregatio de Institutione Catholica, Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur Novo Codice, 2 septembris 2002, in Acta Apostolicae Sedis 95 (2003) 281-285.
[8] Cf. can. 180, n. 6 CCEO.
[9] Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii, 25 ianuarii 2005, in Communicationes 37 (2005) 11-92 [= DC].
[10] Normalmente anche lโavvocato dovrร possedere il titolo accademico (cf. can. 1483 CIC; 1141 CCEO).
[11] Art. 77 VG.
[12] Cf. art. 32 VG.
[13] Art. 4, ยง 3 Cost. Apost. Ex corde Ecclesiae; Art. 27, ยง 1 VG.
[14] Art. 4, ยง 3 Cost. Apost. Ex corde Ecclesiae; Art. 27, ยง 2 VG.
[15] Art. 78 VG.
[16] Art. 33, ยง 2 OrdVG.
[17] Art. 33, ยง 2 OrdVG.
[18] Art. 33, ยง 2 OrdVG.
[19] Art. 35 OrdVG.
[20] Art. 79, ยง 3 VG.

