Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 127), c.d. โCura Italiaโ, ha introdotto degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano espressamente tra i soggetti beneficiariย delle erogazioni liberali in denaro ed in natura, che danno diritto allโagevolazione fiscale, purchรฉ finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da Covid-19.
Lโart. 66 del predetto Decreto, infatti, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dellโimposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nellโanno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:
- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente
Dette erogazioni in denaro e in natura devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19.
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Oltre alle persone fisiche e agli enti non commerciali, il comma secondo dellโart. 66 estende lโagevolazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa (cui si applica l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 1331) anche per le erogazioni liberali effettuate, per le medesime finalitร , in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. In tal caso, le erogazioni liberali sono fiscalmente deducibili nellโesercizio in cui sono effettuate.
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Atteso che non vโรจ dubbio circa lโinclusione, per espressa previsione legislativa, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i destinatari delle liberalitร che danno diritto alle detrazioni fiscali, occorre individuare – per lo piรน attraverso i documenti di prassi sinora conosciuti – le modalitร attraverso cui dette liberalitร possono essere correttamente corrisposte e la documentazione necessaria ad individuare la concreta finalitร di destinazione al finanziamento di interventi in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica.
- 1 ยซ1. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamitร pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
- Non si considerano destinati a finalitร estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
- I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalitร di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioniยป.
- ย
Anzitutto, per quanto attiene le liberalitร in denaro, โper ragioni di sistematicitร della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata lโesigenza di prevenire eventuali abusi2โ, si ritiene che debbano essere effettuate tramite:
- versamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento previsti dallโarticolo 23 del decreto legislativo 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (cfr. Risoluzione dellโAgenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020).
Con riguardo alla corretta valorizzazione delle liberalitร in natura, invece, il comma terzo dellโart. 66 del Decreto prevede che โsi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020โ.
In base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, viene stabilito che le erogazioni in natura devono essere valorizzate:
- al residuo valore fiscale allโatto del trasferimento, quando lโerogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
- al minore tra il valore normale determinato ai sensi dellโart. 9 TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dellโart. 92 TUIR, se lโerogazione ha per oggetto:
- beni alla cui produzione o al cui scambio รจ diretta lโattivitร dellโimpresa (c.d. beni merce);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impegnati nella produzione.
Sempre in merito alle erogazioni liberali in natura, lโart. 4 del D.M. 28 novembre 2019, al quale rimanda pure il comma 3ย dellโart.ย 66ย delย Decreto,ย stabilisce che lโerogazione deve risultare daย un atto scritto contenente una dichiarazione:
- del donante, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- del destinatario dellโerogazione, riguardante lโimpegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dellโattivitร statutaria, ai fini dellโesclusivo perseguimento di finalitร civiche, solidaristiche e di utilitร sociali.
Da ultimo, sempre con riferimento alle erogazioni liberali in natura, si rappresenta che la Circolare n. 8/E/2020 ha chiarito che alle donazioni in natura di cui allโart. 66 del Decreto sono applicabili le previsioni dellโarticolo 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 – che assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dellโIVA, rendendo le cessioni gratuite irrilevanti ai fini IVA – esclusivamente per quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste3 (e non indistintamente a tutte le erogazioni in natura di cui allโart. 66).
Per quanto attiene la documentazione attestante il sostenimento dellโonere da parte del donante, โanalogamente a quanto previsto per la generalitร delle erogazioni liberali in denaro4โ, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui allโart. 66 del Decreto รจ necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dallโestratto conto della societร che gestisce tali carte (in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata), sia possibile individuare:
- il soggetto beneficiario dellโerogazione liberale,
- il carattere di liberalitร del pagamento
- e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19.
Sotto il profilo temporale, assumono rilevanza – ai fini della spettanza della detrazione dallโimposta lorda nella misura del 30% e fino ad un importo massimo di 30.000 Euro – le erogazioni liberali effettuate entro il 31 dicembre 2020.
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Con riguardo, poi, alle donazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietร alimentare, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 5 lโAgenzia delle Entrate ha chiarito che โpoichรฉ la finalitร dellโintera disciplina agevolativa di cui allโart. 66 รจ quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dellโemergenza epidemiologiaโ, nellโambito oggettivo dellโart. 66 del Decreto rientrano anche le donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietร alimentare effettuate:
- dalle persone fisiche,
- dagli enti non commerciali
- e dai soggetti titolari di reddito dโimpresa
a condizione che:
- i beneficiari di tali donazioni siano tra i soggetti indicati dal primo comma dellโart. 66 (tra i quali, come visto, sono compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);
- ovvero, che le donazioni avvengano:
- per il tramite degli enti richiamati dallโart. 27 della legge 13 maggio 1999, n.133,
- direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autoritร pubbliche, sono coinvolte nella gestione dellโemergenza COVID-19.
2 Cfr. Risoluzione dellโAgenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020 (Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio โ Dipartimento della Protezione Civile. Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). In senso conforme, Circolare dellโAgenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020 (Risposta a quesito 5.13).
3Art. 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133: ยซI prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purchรฉ siano garantite l’integritร dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonchรฉ altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietร sociale senza scopo di lucro, non piรน commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchรฉ per prossimitร della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonchรฉ agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitร civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietร e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzanoย attivitร ย d’interesseย generaleย ancheย medianteย ย la produzione e lo scambioย di beni e servizi di utilitร sociale nonchรฉ attraverso forme di mutualitร , si consideranoย distruttiย agliย effetti dell’imposta sul valore aggiuntoยป.
- Cfr. Ris.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante โMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19โ. Risposte a quesiti.
