FRANCESCO
COSTITUZIONE APOSTOLICA
PASCITE GREGEM DEI
CON CUI VIENE RIFORMATO IL LIBRO VI
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
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Qui la conferenza stampa di presentazione.
ยซPascete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perchรฉ costretti ma volentieri, come piace a Dioยป (cfr. 1 Pt 5, 2). Le parole ispirate dellโApostolo Pietro riecheggiano in quelle del rito della ordinazione episcopale: ยซil Signore nostro Gesรน Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandรฒ a sua volta nel mondo i dodici apostoli, perchรฉ pieni della potenza dello Spirito Santo, annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e riunendoli sotto lโunico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza. (…) ร Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicitร eternaยปย (cfr. Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, seconda edizione ยซtipicaยป per la lingua italiana, 1992, n. 42). E il Pastore รจ chiamato a esercitare il suo compito ยซcol consiglio, la persuasione, lโesempio, ma anche con lโautoritร e la sacra potestร ยป (Lumen gentium, n. 27), giacchรฉ la caritร e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciรฒ che talvolta diventa storto.
Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si รจ data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime. Dovendo regolare la vita della comunitร nello scorrere del tempo, รจ necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate circostanze.
Tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo, consapevoli che ยซquella che stiamo vivendo non รจ semplicemente unโepoca di cambiamenti, ma รจ un cambiamento di epocaยป (Udienza alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2019),ย per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessitร di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva modificarla in modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come piรน agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con caritร pastorale ad evitare piรน gravi mali e lenire le ferite provocate dallโumana debolezza.
A tal fine, Benedetto XVI, mio venerato Predecessore, nel 2007, diede mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983. In forza di tale incarico il Dicastero si รจ attentamente impegnato nellโesaminare in concreto le nuove esigenze, nellโindividuare i limiti e le carenze della vigente legislazione e nellโindicare soluzioni possibili, chiare e semplici. Lo studio si รจ realizzato in spirito di collegialitร e cooperazione, anche con lโausilio di esperti e di Pastori e correlando le possibili soluzioni alle esigenze e allโindole delle diverse chiese locali.
ร stata dunque redatta una prima bozza del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, inviata a tutte le Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, ai Superiori Maggiori di Istituti Religiosi, alle Facoltร di Diritto Canonico e ad altre Istituzioni ecclesiastiche, per raccoglierne le osservazioni. Nel contempo sono stati interpellati anche numerosi canonisti ed esperti in diritto penale di tutto il mondo. I responsi di questa prima consultazione, debitamente ordinati, sono stati poi trasmessi ad un gruppo speciale di esperti, che ha rivisto la bozza alla luce dei suggerimenti ricevuti, per poi sottoporla nuovamente al vaglio dei consultori. Infine, dopo ulteriori revisioni e confronti, la bozza finale รจ stata esaminata nella Sessione Plenaria dei Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Da ultimo, eseguite le correzioni inserite dalla Plenaria, il testo รจ stato trasmesso al Romano Pontefice nel mese di febbraio del 2020.
Lโosservanza della disciplina penale รจ doverosa per lโintero Popolo di Dio, ma la responsabilitร della sua corretta applicazione โ come sopra affermato โ compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunitร . ร un compito che non puรฒ essere in alcun modo disgiunto dal munus pastorale ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di caritร non solo nei confronti della Chiesa, della comunitร cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno allโun tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa.
In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dellโintimo rapporto esistente nella Chiesa tra lโesercizio della caritร e il ricorso โ ove le circostanze e la giustizia lo richiedano โ alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare โ lโesperienza lo insegna โย rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sรฉ il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne piรน difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. ร per questo che lโapplicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di ยซMotu Proprioยป (Come una Madre amorevole del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi del 7 maggio 2019).
Invero la caritร richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunitร ecclesiale, e cioรจ il ripristino delle esigenze della giustizia, lโemendamento del reo e la riparazione degli scandali.
Come ho detto recentemente, la sanzione canonica ha anche una funzione riparatoria e salvifica e cerca soprattutto il bene del fedele, per cui ยซrappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunitร dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazioneยป (Ai Partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 21 febbraio 2020).
Nel rispetto dunque della continuitร con i lineamenti generali del sistema canonico, che segue una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo, il nuovo testo introduce modifiche di vario genere al diritto vigente e sanziona alcune nuove figure delittuose, che rispondono alla sempre piรน diffusa esigenza nelle varie comunitร di veder ristabilita la giustizia e lโordine che il delitto ha infranto.
Risulta altresรฌ migliorato il testo dal punto di vista tecnico, soprattutto per quanto concerne aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione dellโazione penale, una piรน precisa determinazione delle pene, che risponde alle esigenze della legalitร penale ed offre agli Ordinari e ai Giudici criteri oggettivi nella individuazione della sanzione piรน appropriata da applicare nel caso concreto.
ร stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali lโimposizione di una sanzione รจ lasciata alla discrezione dellโautoritร , cosรฌ da favorire nellโapplicazione delle pene, servatis de iure servandis, lโunitร ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella comunitร .
Tutto ciรฒ premesso, con la presente Costituzione Apostolica, promulgo il testo revisionato del Libro VI del Codice di Diritto Canonico cosรฌ come รจ stato ordinato e rivisto, nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia โ eminente virtรน cardinale โ comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli.
Infine, affinchรฉ tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta, stabilisco che questa revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico venga promulgata mediante la pubblicazione su LโOsservatore Romano, entri in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2021 e sia successivamente inserito nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Stabilisco altresรฌ che con la entrata in vigore del nuovo Libro VI sia abrogato il vigente Libro VI del Codice di Diritto Canonico, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, Solennitร di Pentecoste, 23 maggio 2021, nono anno del mio Pontificato.
Francesco
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