Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.
Con lettera del 30 ottobre 2023 (Prot. n. 2537), il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ha rivolto al Dicastero per la Dottrina della Fede due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.
In particolare, riferiva di aver costituito in Diocesi di Bologna una Commissione, allo scopo di dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura. Lo scopo รจ anche quello di non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione.
Per essere certi di corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto allโannuncio cristiano della risurrezione dei corpi e al rispetto loro dovuto, lo scrivente ha rivolto i seguenti quesiti:
- Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto โ analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti โ รจ possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per lโaccumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?
- Si puรฒ concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?
Dopo aver debitamente esaminato i contenuti di tali quesiti, si รจ deciso di rispondere nel modo seguente:
1) Il n. 5 dellโIstruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 15 agosto 2016, per quanto riguarda la conservazione delle ceneri in apposite urne afferma che le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in unโarea appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciรฒ dallโautoritร ecclesiastica.
Vengono anche date le motivazioni pastorali di questa normativa: ยซLa conservazione delle ceneri in un luogo sacro puรฒ contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunitร cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilitร di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonchรฉ pratiche sconvenienti o superstizioseยป (n. 5). Questa normativa presente nella summenzionata Istruzione conserva tutta la sua validitร .
2) La nostra fede ci dice che risusciteremo con la stessa identitร corporea che รจ materiale, come ogni creatura su questa terra, anche se quella materia sarร trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo. In questo senso, la risurrezione sarร ยซin questa carne nella quale ora viviamoยป (Formula Fides Damasi nuncupata). Cosรฌ viene evitato un dannoso dualismo tra materiale e immateriale.
Ma questa trasformazione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dellโessere umano. Perciรฒ il corpo del risorto non necessariamente sarร costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la risurrezione puรฒ avvenire anche se il corpo รจ stato totalmente distrutto o disperso. Ciรฒ ci aiuta a capire perchรฉ in molti cinerari le ceneri dei defunti si conservano tutte insieme, senza mantenerle in posti separati.
3) Le ceneri dei defunti, inoltre, procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei Santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche a un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri dei defunti, che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera e alle volte vicino alle chiese dove si recano le loro famiglie e vicini.
4) Perciรฒ:
A) Per le motivazioni sopra riportate, รจ possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per lโaccumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale.
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B) Inoltre, posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, lโautoritร ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, puรฒ prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto.
Vรญctor Manuel Card. Fernรกndez – Prefetto
Ex Audientia Die 9.12.2023
Franciscus
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