Papa Francesco – Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ I beni temporali

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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI ยซMOTU PROPRIOยป
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

I BENI TEMPORALI
CIRCA ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA ECONOMICA-FINANZIARIA

I beni temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e cioรจ il culto divino, lโ€™onesto sostentamento del clero, lโ€™apostolato e le opere di caritร , specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 ยง 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilitร  di porre la massima attenzione affinchรฉ lโ€™amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.

[ads2]Per questo motivo la Santa Sede presta unโ€™attenzione particolare alla vigilanza sulla amministrazione del proprio patrimonio. A tale scopo, il 24 febbraio 2014 ho istituito, con il Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, tre nuovi organismi, cioรจ il Consiglio per lโ€™Economia, la Segreteria per lโ€™Economia e lโ€™Ufficio del Revisore Generale, stabilendo le competenze di ciascuno. In seguito, il 22 febbraio 2015 ho approvato ad experimentum gli Statuti dei citati organismi.

Il tempo da allora trascorso e lโ€™esperienza di attuazione pratica degli Statuti hanno evidenziato la necessitร  di intervenire ulteriormente in vista di una loro corretta interpretazione e concreta applicazione, alla luce delle competenze fondamentali giร  stabilite nella Lettera Fidelis dispensator et prudens. In particolare, si รจ manifestata la necessitร  di delineare meglio i rispettivi ambiti di attivitร  tra la Segreteria per lโ€™Economia e lโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento.

Con la presente Lettera, precisando quanto stabilito e modificando quanto appare necessario emendare, intendo ribadire la direttiva fondamentale che รจ necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal controllo e vigilanza sullโ€™attivitร  di gestione. A tale scopo, รจ della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come prima regola, la summa divisio delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per lโ€™Economia, nel senso che alla prima compete lโ€™amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e la vigilanza sullโ€™attivitร  di amministrazione e gestione.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco quanto segue:

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1. Alla Sezione per il controllo e la vigilanza della Segreteria per lโ€™Economia spetta il controllo e la vigilanza sullโ€™attivitร  dellโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ciรฒ consiste:

a) nellโ€™emanare i decreti esecutivi generali e le istruzioni, a norma dellโ€™art. 6 ยง 1 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia, dopo aver svolto lโ€™adeguata consultazione prevista dallโ€™art. 7 del medesimo Statuto;

b) nel fornire lโ€™assistenza ed il supporto di cui allโ€™art. 6 ยง 2 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

c) nello svolgere tutte le attivitร  di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a norma dellโ€™art. 8 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

d) nel sottoporre annualmente al Consiglio per lโ€™Economia il bilancio preventivo e consuntivo dellโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, a norma dellโ€™art. 9 ยง 1 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

e) nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione ai sensi dellโ€™art. 9 ยง 2 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

f) nellโ€™approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autoritร  a norma dellโ€™art. 11 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dallโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

g) nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dellโ€™art. 12 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

h) nel richiedere allโ€™Ufficio del Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche a norma dellโ€™art. 13 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia;

i) nello svolgere quanto previsto dallโ€™art. 14 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere lโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. Alla Sezione Amministrativa della Segreteria per lโ€™Economia compete, con riferimento allโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

a) formulare linee guida, modelli, procedure e indicare le migliori prassi in materia di appalti, a norma dellโ€™art. 15 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia, che lโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica deve seguire nellโ€™acquisizione di beni e servizi, per se stessa e per i Dicasteri ed Istituzioni che ad essa si rivolgono;

b) adempiere โ€” ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato โ€” tutto quanto riguarda il personale a norma dellโ€™art. 16 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerร  ad essere affidato allโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

c) curare il rispetto delle normative vigenti, compreso il riferimento ai parametri retributivi per il personale;

d) fornire assistenza, in conformitร  ai rispettivi Statuti, al Fondo Pensioni ed al Fondo di Assistenza Sanitaria, a norma dellโ€™art. 18 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia.

3. Allโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:

a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dellโ€™art. 172 della Pastor Bonus (cfr. art. 1 del Motu proprio Confermando una tradizione plurisecolare, dellโ€™8 luglio 2014);

b) acquistare beni e servizi dai fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformitร  a procedure e appropriati controlli interni, fermo restando quanto sopra al punto 2 a);

c) pagare le relative fatture, acquisendone lโ€™originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero, seguendo la metodologia indicata dalla Segreteria per lโ€™Economia;

d) svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale; spetta perciรฒ alla Segreteria per lโ€™Economia elaborare gli stipendi, spetta allโ€™Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il pagamento;

e) seguire le norme e le linee guida date dalla Segreteria per lโ€™Economia nel tenere la contabilitร  e nel redigere i bilanci;

f) redigere il proprio bilancio, separato da quello dei Dicasteri, di modo che ciascuno abbia contabilitร  e bilanci distinti, benchรฉ tutti debbano seguire la metodologia indicata dalla Segreteria per lโ€™Economia;

g) disporre del personale ausiliario per i servizi ai Dicasteri della Santa Sede e per la manutenzione degli immobili;

h) avere la responsabilitร  della Peregrinatio ad Petri Sedem.

4. Alla luce di quanto sopra, abrogo lโ€™art. 17 dello Statuto della Segreteria per lโ€™Economia.

5. Per lโ€™attuazione di quanto sopra stabilito, confido nella reciproca collaborazione dei Superiori dei due Dicasteri interessati. Eventuali questioni che dovessero sorgere saranno sottoposte alle decisioni di un mio Delegato, affiancato da collaboratori.

Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano โ€œLโ€™Osservatore Romanoโ€ ed entri in vigore il giorno stesso, prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, il 4 luglio 2016, quarto di Pontificato

Francesco

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