Incentivi fiscali per erogazioni liberali a favore di enti religiosi

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Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 127), c.d. โ€œCura Italiaโ€, ha introdotto degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano espressamente tra i soggetti beneficiariย  delle erogazioni liberali in denaro ed in natura, che danno diritto allโ€™agevolazione fiscale, purchรฉ finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lโ€™art. 66 del predetto Decreto, infatti, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dellโ€™imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nellโ€™anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

  • dello Stato,
  • delle regioni,
  • degli enti locali territoriali,
  • di fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente

Dette erogazioni in denaro e in natura devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Oltre alle persone fisiche e agli enti non commerciali, il comma secondo dellโ€™art. 66 estende lโ€™agevolazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa (cui si applica l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 1331) anche per le erogazioni liberali effettuate, per le medesime finalitร , in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. In tal caso, le erogazioni liberali sono fiscalmente deducibili nellโ€™esercizio in cui sono effettuate.

*

Atteso che non vโ€™รจ dubbio circa lโ€™inclusione, per espressa previsione legislativa, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i destinatari delle liberalitร  che danno diritto alle detrazioni fiscali, occorre individuare – per lo piรน attraverso i documenti di prassi sinora conosciuti – le modalitร  attraverso cui dette liberalitร  possono essere correttamente corrisposte e la documentazione necessaria ad individuare la concreta finalitร  di destinazione al finanziamento di interventi in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica.

  1. 1 ยซ1. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamitร  pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
  2. Non si considerano destinati a finalitร  estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
  3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalitร  di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioniยป.
  4. ย 

Anzitutto, per quanto attiene le liberalitร  in denaro, โ€œper ragioni di sistematicitร  della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata lโ€™esigenza di prevenire eventuali abusi2โ€, si ritiene che debbano essere effettuate tramite:

  • versamento bancario o postale;
  • sistemi di pagamento previsti dallโ€™articolo 23 del decreto legislativo 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (cfr. Risoluzione dellโ€™Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020).

Con riguardo alla corretta valorizzazione delle liberalitร  in natura, invece, il comma terzo dellโ€™art. 66 del Decreto prevede che โ€œsi applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020โ€.

In base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, viene stabilito che le erogazioni in natura devono essere valorizzate:

  • al residuo valore fiscale allโ€™atto del trasferimento, quando lโ€™erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
  • al minore tra il valore normale determinato ai sensi dellโ€™art. 9 TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dellโ€™art. 92 TUIR, se lโ€™erogazione ha per oggetto:
    • beni alla cui produzione o al cui scambio รจ diretta lโ€™attivitร  dellโ€™impresa (c.d. beni merce);
    • materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impegnati nella produzione.

Sempre in merito alle erogazioni liberali in natura, lโ€™art. 4 del D.M. 28 novembre 2019, al quale rimanda pure il comma 3ย  dellโ€™art.ย  66ย  delย  Decreto,ย  stabilisce che lโ€™erogazione deve risultare daย  un atto scritto contenente una dichiarazione:

  • del donante, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
  • del destinatario dellโ€™erogazione, riguardante lโ€™impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dellโ€™attivitร  statutaria, ai fini dellโ€™esclusivo perseguimento di finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociali.

Da ultimo, sempre con riferimento alle erogazioni liberali in natura, si rappresenta che la Circolare n. 8/E/2020 ha chiarito che alle donazioni in natura di cui allโ€™art. 66 del Decreto sono applicabili le previsioni dellโ€™articolo 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 – che assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dellโ€™IVA, rendendo le cessioni gratuite irrilevanti ai fini IVA – esclusivamente per quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste3 (e non indistintamente a tutte le erogazioni in natura di cui allโ€™art. 66).

Per quanto attiene la documentazione attestante il sostenimento dellโ€™onere da parte del donante, โ€œanalogamente a quanto previsto per la generalitร  delle erogazioni liberali in denaro4โ€, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui allโ€™art. 66 del Decreto รจ necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dallโ€™estratto conto della societร  che gestisce tali carte (in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata), sia possibile individuare:

  • il soggetto beneficiario dellโ€™erogazione liberale,
  • il carattere di liberalitร  del pagamento
  • e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo temporale, assumono rilevanza – ai fini della spettanza della detrazione dallโ€™imposta lorda nella misura del 30% e fino ad un importo massimo di 30.000 Euro – le erogazioni liberali effettuate entro il 31 dicembre 2020.

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Con riguardo, poi, alle donazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietร  alimentare, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 5 lโ€™Agenzia delle Entrate ha chiarito che โ€œpoichรฉ la finalitร  dellโ€™intera disciplina agevolativa di cui allโ€™art. 66 รจ quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dellโ€™emergenza epidemiologiaโ€, nellโ€™ambito oggettivo dellโ€™art. 66 del Decreto rientrano anche le donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietร  alimentare effettuate:

  • dalle persone fisiche,
  • dagli enti non commerciali
  • e dai soggetti titolari di reddito dโ€™impresa

a condizione che:

  • i beneficiari di tali donazioni siano tra i soggetti indicati dal primo comma dellโ€™art. 66 (tra i quali, come visto, sono compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);
  • ovvero, che le donazioni avvengano:
    • per il tramite degli enti richiamati dallโ€™art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.133,
    • direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autoritร  pubbliche, sono coinvolte nella gestione dellโ€™emergenza COVID-19.

2 Cfr. Risoluzione dellโ€™Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020 (Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio โ€“ Dipartimento della Protezione Civile. Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). In senso conforme, Circolare dellโ€™Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020 (Risposta a quesito 5.13).

3Art. 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133: ยซI prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purchรฉ siano garantite l’integritร  dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonchรฉ altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietร  sociale senza scopo di lucro, non piรน commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchรฉ per prossimitร  della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonchรฉ agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitร  civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietร  e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzanoย  attivitร ย  d’interesseย  generaleย  ancheย  medianteย ย  la produzione e lo scambioย  di beni e servizi di utilitร  sociale nonchรฉ attraverso forme di mutualitร , si consideranoย  distruttiย  agliย  effetti dell’imposta sul valore aggiuntoยป.

  • Cfr. Ris.
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante โ€œMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€. Risposte a quesiti.

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