Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l’Istruzione Sulla riservatezza delle cause, 17.12.2019

Data:

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Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l’Istruzione Sulla riservatezza delle cause, allegata al presente Rescriptum e che ne forma parte integrante.

Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

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Dal Vaticano, 6 dicembre 2019

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

ISTRUZIONE

Sulla riservatezza delle cause

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019;

b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.

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