Incentivi fiscali per erogazioni liberali a favore di enti religiosi

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Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 127), c.d. “Cura Italia”, ha introdotto degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti rientrano espressamente tra i soggetti beneficiari  delle erogazioni liberali in denaro ed in natura, che danno diritto all’agevolazione fiscale, purché finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’art. 66 del predetto Decreto, infatti, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

  • dello Stato,
  • delle regioni,
  • degli enti locali territoriali,
  • di fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente

Dette erogazioni in denaro e in natura devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Oltre alle persone fisiche e agli enti non commerciali, il comma secondo dell’art. 66 estende l’agevolazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa (cui si applica l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 1331) anche per le erogazioni liberali effettuate, per le medesime finalità, in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. In tal caso, le erogazioni liberali sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

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Atteso che non v’è dubbio circa l’inclusione, per espressa previsione legislativa, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i destinatari delle liberalità che danno diritto alle detrazioni fiscali, occorre individuare – per lo più attraverso i documenti di prassi sinora conosciuti – le modalità attraverso cui dette liberalità possono essere correttamente corrisposte e la documentazione necessaria ad individuare la concreta finalità di destinazione al finanziamento di interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

  1. 1 «1. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
  2. Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
  3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioni».
  4.  

Anzitutto, per quanto attiene le liberalità in denaro, “per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi2”, si ritiene che debbano essere effettuate tramite:

  • versamento bancario o postale;
  • sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020).

Con riguardo alla corretta valorizzazione delle liberalità in natura, invece, il comma terzo dell’art. 66 del Decreto prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020”.

In base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, viene stabilito che le erogazioni in natura devono essere valorizzate:

  • al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, quando l’erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
  • al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 TUIR, se l’erogazione ha per oggetto:
    • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni merce);
    • materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impegnati nella produzione.

Sempre in merito alle erogazioni liberali in natura, l’art. 4 del D.M. 28 novembre 2019, al quale rimanda pure il comma 3  dell’art.  66  del  Decreto,  stabilisce che l’erogazione deve risultare da  un atto scritto contenente una dichiarazione:

  • del donante, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
  • del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Da ultimo, sempre con riferimento alle erogazioni liberali in natura, si rappresenta che la Circolare n. 8/E/2020 ha chiarito che alle donazioni in natura di cui all’art. 66 del Decreto sono applicabili le previsioni dell’articolo 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 – che assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dell’IVA, rendendo le cessioni gratuite irrilevanti ai fini IVA – esclusivamente per quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste3 (e non indistintamente a tutte le erogazioni in natura di cui all’art. 66).

Per quanto attiene la documentazione attestante il sostenimento dell’onere da parte del donante, “analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro4, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66 del Decreto è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dall’estratto conto della società che gestisce tali carte (in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata), sia possibile individuare:

  • il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale,
  • il carattere di liberalità del pagamento
  • e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo temporale, assumono rilevanza – ai fini della spettanza della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 30% e fino ad un importo massimo di 30.000 Euro – le erogazioni liberali effettuate entro il 31 dicembre 2020.

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Con riguardo, poi, alle donazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 5 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia”, nell’ambito oggettivo dell’art. 66 del Decreto rientrano anche le donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare effettuate:

  • dalle persone fisiche,
  • dagli enti non commerciali
  • e dai soggetti titolari di reddito d’impresa

a condizione che:

  • i beneficiari di tali donazioni siano tra i soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66 (tra i quali, come visto, sono compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti);
  • ovvero, che le donazioni avvengano:
    • per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.133,
    • direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.

2 Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 aprile 2020 (Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile. Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). In senso conforme, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020 (Risposta a quesito 5.13).

3Art. 6 comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133: «I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano  attività  d’interesse  generale  anche  mediante   la produzione e lo scambio  di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano  distrutti  agli  effetti dell’imposta sul valore aggiunto».

  • Cfr. Ris.
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

Fonte