Decreto Generale del Cardinale Segretario di Stato sulla “Caritas Internationalis”

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SECRETARIA STATUS

DECRETO GENERALE

Il Sig. Cardinale Segretario di Stato,

– visto il Chirografo Durante l’Ultima Cena, del 16 settembre 2004, con cui San Giovanni Paolo II ha concesso a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;

– considerato che tale documento pontificio riconosce che Caritas Internationalis, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e in particolare, al Successore di Pietro, e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (cfr. Chirografo Durante l’Ultima Cena, 2);

– attesi gli orientamenti di Benedetto XVI relativi all’attività caritativa della Chiesa, nella Lettera Enciclica Deus Caritas est, nel Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura e nel Discorso all’Assemblea Generale di Caritas Internationalis, del 27 maggio 2011;

– attese le indicazioni di Sua Santità Francesco sulla dimensione sociale dell’evangelizzazione nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e nel Discorso al Consiglio di Rappresentanza di Caritas Internationalis, del 17 novembre 2016;

– visto che Caritas Internationalis è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare a quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, ai cann. 312-316, 317 § 4, 318-320 e 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico;

– visto che Caritas Internationalis è anche persona giuridica vaticana (Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 19 luglio 1976), con sede legale in via della Tipografia, Stato della Città del Vaticano;

visto che Caritas Internationalis è soggetta alle norme della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

– visto che Caritas Internationalis è inserita nel “Segmento IV” della lista degli Enti e delle amministrazioni prevista dall’art. 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, a norma del Rescritto Ex Audientia Sanctissimi, del 21 settembre 2017, modificato con il Rescritto Ex Audientia Sanctissimi del 12 febbraio 2018;

– vista la Legge CCXI dello Stato della Città del Vaticano in materia di registrazione e di vigilanza degli Enti senza scopo di lucro, del 22 novembre 2017;

– considerati gli Statuti di Caritas Internationalis, il Regolamento interno e il Regolamento del Personale del Segretariato Generale;

visto che il Rappresentante legale di Caritas Internationalis è il Segretario Generale;

– rilevata la necessità di un aggiornamento del Decreto Generale del 2 maggio 2012, N. 200.257, per adeguarne i contenuti agli sviluppi della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano;

– attesa la delega concessa al Cardinale Segretario di Stato di conferimento delle “potestà necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico «Caritas Internationalis», emanando le norme che siano eventualmente necessarie” (Rescritto Ex Audientia Sanctissimi, del 17 gennaio 2011, AAS CIII [2011] 127);

dispone quanto segue:

Articolo 1

§ 1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) è il Dicastero competente nei confronti di Caritas Internationalis per l’intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all’osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica, fatte salve le competenze degli altri Enti della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale e le posizioni pubbliche emanati da Caritas Internationalis, dai propri uffici di rappresentanza o dai raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri, devono essere in linea con le posizioni della Santa Sede. Qualora si tratti di problematiche più sensibili, i summenzionati Enti sono invitati a consultare, secondo le tematiche e le rispettive competenze, la Segreteria di Stato o il DSSUI. Questi ultimi potranno, di propria iniziativa, fornire indicazioni specifiche che andranno seguite.

§ 3. Il DSSUI può partecipare tramite propri rappresentanti con diritto di parola alle riunioni degli organi di Caritas Internationalis, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri.

§ 4. Il DSSUI, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di Caritas Internationalis, nomina l’Assistente Ecclesiastico, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell’Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l’identità cattolica di Caritas Internationalis.

§ 5. Qualunque accordo che Caritas Internationalis siglerà con Enti e Organizzazioni Non Governative deve rispettare le posizioni della Santa Sede e le eventuali indicazioni del DSSUI. Il DSSUI deve essere informato con congruo anticipo delle ipotesi di tali accordi.

§ 6. Il DSSUI costituisce un riferimento per i raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri di Caritas Internationalis, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali, al fine di promuovere il dialogo e la collaborazione con la Santa Sede. Il DSSUI può designare un proprio delegato presso i menzionati raggruppamenti.

§ 7. Per facilitare il dialogo, il DSSUI convoca regolarmente una riunione, alla quale partecipano il Segretario Generale e l’Assistente Ecclesiastico di Caritas Internationalis, nonché un Rappresentante della Sezione per gli Affari Generali e/o della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. A dette riunioni possono anche essere invitate persone terze che possiedono una competenza particolare nell’ambito degli argomenti trattati.

Articolo 2

La Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato è competente per:

1° sottoporre all’approvazione del Romano Pontefice gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis, previo parere del DSSUI, nonché ogni modifica ai medesimi;

2° vigilare sull’applicazione degli Statuti e Regolamenti di cui al precedente punto 1°;

3° esercitare i controlli stabiliti nell’ordinamento canonico e dello Stato della Città del Vaticano, e disporre, nei casi ritenuti necessari, ulteriori verifiche, ispezioni e controlli;

4° vigilare sull’amministrazione patrimoniale e finanziaria di Caritas Internationalis, fatte salve le competenze attribuite ad altri Enti della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano;

5° approvare la stipula di contratti per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione contabile e di consulenza relativa alla gestione finanziaria e patrimoniale;

6° autorizzare, sentita la Sezione per i Rapporti con gli Stati, l’introduzione o la contestazione di una lite in nome di Caritas Internationalis davanti a Tribunali degli Stati, internazionali e collegi di arbitrato.

Articolo 3

§ 1. La Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato è competente per:

1° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di finanziamento da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Intergovernativi;

2° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi.

§ 2. In caso di grave emergenza umanitaria, le Autorità di Caritas Internationalis sono autorizzate a stipulare accordi operativi di breve durata con le Autorità governative e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, alla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e potranno essere rinnovati, a meno che la Sezione per i Rapporti con gli Stati non manifesti il proprio parere contrario.

§ 3. Caritas Internationalis è tenuta a riferire alla Sezione per i Rapporti con gli Stati, almeno ogni quadrimestre e in modo riassuntivo, sui rapporti intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il DSSUI.

Articolo 4

§ 1. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal Regolamento del Personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis e dalle leggi applicabili.

§ 2. La giurisdizione per ogni controversia spetta ai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 § 3, 3° e 1444 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 5

§ 1. Prima di iniziare il loro mandato, il Presidente di Caritas Internationalis, salvo che si tratti di un Cardinale o di un Ordinario diocesano se Vescovo, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Prefetto del DSSUI le Promesse stabilite nell’Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di Caritas Internationalis o a un suo delegato, mentre gli impiegati davanti al Segretario Generale. Tali Promesse sono condizione per l’assunzione delle menzionate cariche statutarie, e per i dirigenti e gli impiegati per l’instaurazione del rapporto di lavoro con Caritas Internationalis.

§ 2. L’inadempimento delle summenzionate Promesse o della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano può costituire un motivo di revoca dell’incarico dirigenziale o impiegatizio con Caritas Internationalis, o di interruzione della collaborazione e del lavoro autonomo, anche coordinato e/o continuativo.

Articolo 6

§1. Caritas Internationalis è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal DSSUI, dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, dagli altri organismi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Gli Uffici di Rappresentanza di Caritas Internationalis sono tenuti a collaborare con le Missioni Permanenti della Santa Sede attive nello stesso ambito.

Articolo 7

L’inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Decreto può costituire causa di sospensione o di rimozione dall’incarico istituzionale.

Articolo 8

Gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di Caritas Internationalis devono essere conformi con le disposizioni di questo Decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo Durante l’Ultima Cena, non modificate da questo Decreto e dal Rescritto ex Audientiae.

Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Romano Pontefice il giorno 20 maggio 2019. Esso sarà promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in vigore a norma del can. 8 del Codice di Diritto Canonico, e sarà successivamente pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

L’originale sarà depositato nell’Archivio della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 22 maggio 2019

Pietro Card. Parolin