CEI – Regolamento e indicazioni a tutela dei minori

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È disponibile il Regolamento del Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa, approvato dal Consiglio Permanente che si è riunito a Roma dal 14 al 16 gennaio 2019. Il Regolamento spiega la struttura, i suoi compiti e  le sue finalità.

Un secondo testo concerne le indicazioni per la costituzione dei Servizi regionali e inter-diocesani, decisivi per quella finalità di prevenzione e di formazione a cui la Chiesa italiana si sente chiamata per rispondere alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Fonte

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI

Art. 1

Istituzione

Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 29, § 2 dello Statuto e dell’art. 95 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 2

Finalità

Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori offre alla Conferenza Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Art. 3

Compiti

Compete al Servizio, in collaborazione con gli Uffici e i Servizi della Segreteria Generale della CEI:

  1. consigliare e supportare la CEI, i Vescovi e i Superiori Maggiori nella promozione della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
  2. promuovere e accompagnare le attività dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la Tutela dei Minori;
  3. studiare e proporre contenuti informativi e formativi, oltre che strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di abuso;
  4. fornire informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant’altro necessario.

Art. 4

Struttura

La struttura del Servizio prevede:

  1. un Presidente;
  2. un Coordinatore;
  3. un Consiglio di Presidenza;
  4. una Consulta nazionale.

Art. 5

Rapporti

Il Servizio opera in collegamento con gli Uffici e i Servizi della CEI e in collaborazione con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con i Servizi Regionali o Interdiocesani per la Tutela dei Minori.

Il Servizio può avvalersi del Centre for Child Protection della Pontifica Università Gregoriana e di altri organismi e istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuta competenza nell’ambito della tutela dei minori.

Art. 6

Presidente

Il Presidente del Servizio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente tra i Vescovi membri della CEI. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Convoca e dirige le riunioni del Consiglio di Presidenza e della Consulta; presenta annualmente al Consiglio Episcopale Permanente della CEI una relazione sulla situazione e l’attività del Servizio, informandone preventivamente la Presidenza; può essere invitato ad intervenire ai lavori dell’Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente per riferire su un particolare argomento di sua competenza.

Art. 7

Coordinatore

Il Coordinatore del Servizio è nominato dalla Presidenza della CEI. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Dirige l’attività ordinaria del Servizio secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, oltre che dei competenti organi della CEI; cura il rapporto e la collaborazione con gli uffici e gli organismi della CEI; partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, fungendo da segretario; presenta annualmente al Consiglio di Presidenza un rapporto sulle attività svolte e i problemi emergenti.

Art. 8

Consiglio di Presidenza

Per assicurare una qualificata consulenza è costituito il Consiglio di Presidenza del Servizio, composto da almeno sette membri.

Il Consiglio ha il compito di dare il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Presidente e dal Coordinatore del Servizio.

I membri del Consiglio sono nominati dalla Presidenza della CEI e durano in carica cinque anni rinnovabili.

La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte all’anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente del Servizio.

Art. 9

Consulta nazionale

La Consulta nazionale del Servizio è costituita quale organismo di condivisione, confronto e studio di tematiche relative alla tutela dei minori. È nominata dalla Presidenza della CEI.

Sono membri della Consulta:

–   un rappresentante della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e una dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia;

–   un rappresentante della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali;

–   i coordinatori dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la tutela dei minori;

–   gli esperti nominati dalla Presidenza della CEI su proposta del Presidente del Servizio.

I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni della Consulta per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico.

La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all’anno.

La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.

Indicazioni per la costituzione dei Servizi Regionali/Interdiocesani per la Tutela dei Minori (SRTM/SITM)
e per la nomina dei Referenti Diocesani per la Tutela dei Minori

Premessa

I Servizi Regionali per la Tutela dei Minori (=SRTM)/Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori (=SITM) sono a supporto dei Vescovi e dei Superiori maggiori nell’esercizio del loro ministero per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono chiamati non a sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma a supportarli attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione. In sinergia con il Servizio Nazionale (SNTM), tali Servizi hanno l’obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali. All’occorrenza i Servizi potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto a un livello nazionale e a un livello interdiocesano, ci sia sempre un referente diocesano. L’efficacia degli strumenti si misura sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e competente, in sintonia d’azione e d’intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali affinché possa realizzarsi una feconda e vicendevole interazione.

Il Servizio Regionale/Interdiocesano per la Tutela dei Minori

Costituzione e composizione

In ogni regione ecclesiastica sia costituito il Servizio Regionale per la Tutela dei Minori, ovvero, se ritenuto opportuno, più Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori.

I Servizi Regionale e Interdiocesano sono composti dai referenti diocesani per la tutela dei minori, da operatori pastorali e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il SRTM/SITM fa riferimento al Vescovo che la Conferenza Episcopale Regionale ha scelto quale referente per la tutela dei minori. Allo stesso Vescovo compete promuovere la costituzione del SRTM/SITM, oltre che la formazione e l’aggiornamento dei membri. La Conferenza Episcopale Regionale nomina il coordinatore del Servizio; a loro volta, i Vescovi che costituiscono il Servizio Interdiocesano ne nominano il coordinatore. Alle stesse autorità compete approvare i regolamenti dei Servizi, secondo le indicazioni del Servizio Nazionale.

Compiti

Compete al SRTM/SITM, in sintonia con il SNTM e secondo le indicazioni dei Vescovi:

  1. monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali;
  2. accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori;
  3. stimolare, promuovere e coordinare l’informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi;
  4. se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal SNTM le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale.

Referente Diocesano per la Tutela dei Minori

Nomina

In ogni diocesi il Vescovo nomini un Referente Diocesano per la Tutela Minori, esperto in questo campo e di provata disponibilità al servizio ecclesiale. Egli potrà essere aiutato da una equipe di esperti, laici o chierici, approvati dal Vescovo.

Compiti

Compete al Referente:

  1. collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
  2. far da riferimento locale al SRTM/SITM, del quale è membro di diritto;
  3. proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
  4. assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.