Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge.

  • La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote.
  • Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020 (sito CEI – sito Ministero dell’Interno; cfr anche circolare inviata il 28 luglio 2021 dal Ministero degli Interni – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Protocollo 0001280): obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle Diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il “Green Pass” per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, CRE, GREST, ecc…), anche se durante essi si consumano pasti.

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La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.

Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica.

Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.

Fonte: Lettera della Presidenza CEI ai Vescovi e alle comunità cristiane

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